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Document 31999R2690

    Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 326 del 18.12.1999, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2690/oj

    31999R2690

    Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0033 - 0038


    REGOLAMENTO (CE) N. 2690/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 1999

    concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) a norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

    (2) in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE(4), autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

    (3) può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali;

    (4) le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio(5), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE della Commissione(7), relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti;

    (5) dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi;

    (6) il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

    (7) le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I preparati appartenenti al gruppo "enzimi" elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

    Articolo 2

    I preparati appartenenti al gruppo "microrganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.

    (3) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

    (4) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.

    (5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    (6) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.

    (7) GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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