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Document 31999R1674

    Regolamento (CE) n. 1674/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa per la campagna di commercializzazione 1999/2000 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

    GU L 199 del 30.7.1999, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1674/oj

    31999R1674

    Regolamento (CE) n. 1674/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa per la campagna di commercializzazione 1999/2000 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0005 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 1674/1999 DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 1999

    che fissa per la campagna di commercializzazione 1999/2000 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione(2),

    visto il parere del Parlamento europeo(3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

    considerando quanto segue:

    (1) l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

    (2) a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibro tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

    (3) secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie; occorre altresì tener conto del finanziamento già previsto;

    (4) ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono stabiliti:

    a) a 815,86 EUR per ettaro, per il lino;

    b) a 662,88 EUR per ettaro, per la canapa.

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a 0 EUR per ettaro.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

    (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 9.

    (3) GU C 219 del 30.7.1999.

    (4) GU C 169 del 16.6.1999.

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