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Document 31999R1657

Regolamento (CE) n. 1657/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

GU L 197 del 29.7.1999, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1657/oj

31999R1657

Regolamento (CE) n. 1657/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 1657/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1o giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

(3) considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero(3), modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94(4); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero(5); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

(4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

(5) considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

(6) considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

(7) considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

(2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

(3) GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

(4) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

(5) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

>SPAZIO PER TABELLA>

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