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Document 31999R1510

    Regolamento (CE) n. 1510/1999 della Commissione del 9 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1600325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

    GU L 175 del 10.7.1999, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1510/oj

    31999R1510

    Regolamento (CE) n. 1510/1999 della Commissione del 9 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1600325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 10/07/1999 pag. 0029 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 1510/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 9 luglio 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1600325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2), in particolare l'articolo 5,

    (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

    (2) considerando che il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/1999(6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1350203 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 250122 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1600325 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

    (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98;

    (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 2

    1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1600325 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

    2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1600325 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I."

    2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

    (3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

    (4) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

    (5) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.

    (6) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 9.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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