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Document 31999R1447
Council Regulation (EC) No 1447/1999 of 24 June 1999 establishing a list of types of behaviour which seriously infringe the rules of the common fisheries policy
Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca
Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca
GU L 167 del 2.7.1999, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008R1005
Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1447/1999 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1999 recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) che l'articolo 31, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(3), prevede che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 37 del trattato, possa stabilire un elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca; (2) che, per migliorare la trasparenza nel settore della politica comune della pesca, è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni sul verificarsi di tali comportamenti e sul seguito da essi riservato al riguardo; (3) che l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede la protezione di taluni dati personali nell'ambito del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca; (4) che l'elenco suindicato deve essere coerente con le disposizioni analoghe adottate dalle organizzazioni internazionali della pesca; (5) che per talune misure previste dal presente regolamento è opportuno stabilire norme d'applicazione particolareggiate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 figurano in allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all'articolo 1 individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle autorità amministrative e/o giudiziarie. 2. La Commissione mette a disposizione del Consiglio, del Parlamento europeo e dal comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1. 3. Alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 e rese disponibili a norma del paragrafo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU C 105 del 15.4.1999, pag. 3. (2) Parere espresso il 4 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5). ALLEGATO ELENCO DEI COMPORTAMENTI CHE VIOLANO GRAVEMENTE LE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA A. Inadempimenti relativi alla collaborazione con le autorità di controllo - Ostruzione al compito degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle norme comunitarie applicabili. - Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine o di un procedimento giudiziario. B. Inadempimenti relativi alla colloaborazione con gli osservatori - Ostruzione al compito degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla normativa comunitaria, di osservazione del rispetto delle norme comunitarie applicabili. C. Inadempimenti relativi alle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di pesca - Esercizio dell'attività di pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria, rilasciati dallo Stato membro di bandiera o dalla Commissione. - Esercizio dell'attività di pesca con uno dei summenzionati documenti il cui contenuto sia stato falsificato. - Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio. D. Inadempimenti relativi all'esercizio delle operazioni di pesca - Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi. - Utilizzazione di metodi di pesca vietati. - Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca. - Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca. - Pesca non autorizzata in una zona determinata e/o in un periodo specifico. - Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime. - Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi e le operazioni di pesca che implicano l'azione congiunta di due o più pescherecci. E. Inadempimenti relativi ai mezzi di controllo - Falsificazione dei dati, o loro mancata registrazione nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita, nella dichiarazione di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; mancanza dei documenti suindicati o loro mancata presentazione. - Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. - Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci e dei dati relativi ai prodotti della pesca detenuti a bordo. - Inosservanza delle pertinenti norme relative al controllo, da parte del capitano, del peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie, o del rappresentante del capitano. F. Inadempimenti relativi allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti della pesca - Sbarco dei prodotti della pesca che contravvengono alle norme comunitarie concernenti il controllo della pesca e la loro attuazione. - Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.