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Document 31999L0101

    Direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 334 del 28.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/101/oj

    31999L0101

    Direttiva 1999/101/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1999 pag. 0041 - 0042


    DIRETTIVA 1999/101/CE DELLA COMMISSIONE

    del 15 dicembre 1999

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Cosniglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/20/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) ai fini dell'omologazione CE dei dispositivi di scappamento in quanto entità tecniche (dispositivi di scappamento di ricambio), è estremamente difficile selezionare un veicolo che risponda ai requisiti attualmente previsti. È quindi necessario adeguare la definizione di veicolo rappresentativo per garantire che il veicolo sottoposto a prova sia conforme ai requisiti di produzione relativi al livello sonoro ammissibile;

    (2) è necessario aggiornare alcuni riferimenti introdotti dalla direttiva 92/97/CEE del Consiglio(5) che modifica la direttiva 70/157/CEE;

    (3) le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III della direttiva 70/157/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri non possono:

    - rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

    - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento,

    per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2. A decorrere dal 1o ottobre 2000, gli Stati membri:

    - non possono più rilasciare l'omologazione CE,

    - devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

    di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    3. In deroga al paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precendenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi

    - siano destinati al montaggio su veicoli già in circolazione,

    - siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2000 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2000.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Erkki LIIKANEN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

    (2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

    (3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

    (4) GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23.

    (5) GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    1. L'allegato II è modificato come segue:

    a) Il punto 2.3.3 è sostituito dal seguente: "2.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme alle prescrizioni del punto 4.1 dell'allegato III, parte I."

    b) Viene aggiunto il seguente punto 5.1.3: "5.1.3. I dispositivi di scappamento devono essere correttamente montati sul veicolo. In particolare, si deve verificare che l'intero dispositivo di scappamento non presenti perdite evidenti dopo il montaggio."

    2. L'allegato III è modificato come segue:

    a) Nella parte I, punto 1, la frase "di cui ai punti 7.3.5 e 7.4.3 dell'allegato I" è sostituita da "di cui al punto 7 dell'allegato I".

    b) Nella parte II, punto 1, la frase "conformemente ai punti 6.3.5 e 6.4.3 dell'allegato II" è sostituita da "di cui al punto 7 dell'allegato II".

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