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Document 31999D0870

1999/870/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata «SISNET", nonché a gestire tali contratti

GU L 337 del 30.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/870/oj

31999D0870

1999/870/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata «SISNET", nonché a gestire tali contratti

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0041 - 0042


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, denominata "SISNET", nonché a gestire tali contratti

(1999/870/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando in base all'articolo 7 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato: "il protocollo di Schengen"),

considerando quanto segue:

(1) il Segretario generale del Consiglio è stato autorizzato a gestire a nome degli Stati membri interessati il contratto relativo all'installazione e al funzionamento della rete SIRENE fase II(1);

(2) gli Stati membri interessati hanno deciso di non prorogare il contratto per la rete Sirene fase II, il quale scadrà pertanto il 23 agosto 2001;

(3) di conseguenza, occorre prevedere entro il 23 agosto 2001 una nuova infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, che si chiamerà "SISNET" e richiederà l'esecuzione di misure preparatorie per la conclusione dei contratti pertinenti, la conclusione dei contratti medesimi e la loro gestione;

(4) gli Stati membri interessati hanno chiesto al Segretario generale aggiunto del Consiglio di rappresentarli per quanto riguarda l'esecuzione delle necessarie misure preparatorie nonché per la conclusione e la gestione dei contratti in questione;

(5) l'espletamento di siffatta mansione da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio a nome di taluni Stati membri costituisce una mansione distinta da quelle svolte dal Segretario generale aggiunto in conformità dei suoi obblighi a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea;

(6) è pertanto appropriato che tale mansione sia assegnata al Segretario generale aggiunto in forza di una esplicita decisione del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Consiglio autorizza il Segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia), per quanto riguarda:

a) l'espletamento di una procedura di gara per la consegna, l'installazione e la gestione di SISNET ed ogni altra misura preparatoria che si renda necessaria a tale riguardo; e

b) la conclusione e la gestione dei contratti per la consegna, l'installazione e la gestione di SISNET e la fornitura dei servizi relativi alla sua utilizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica fintantoché i pagamenti a titolo dei contratti sopramenzionati non sono imputati al bilancio generale dell'Unione europea, ma continuano ad essere sostenuti dagli Stati membri interessati.

3. Il Segretario generale aggiunto è autorizzato ad agire quale rappresentante dell'Irlanda e/o del Regno Unito rispetto alle materie definite al precedente paragrafo 1, in base a ogni futura decisione del Consiglio sulla partecipazione di entrambi gli Stati membri ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocolo di Schengen.

Articolo 2

Le attività inerenti alla preparazione della procedura di gara e alla gestione dei successivi contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal Segretariato generale del Cosniglio quale parte delle sue ordinarie mansioni amministrative.

Articolo 3

Qualsaisi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti o omissioni del Segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l'articolo 235 del trattato.

Articolo 4

1. Il conto bancario speciale aperto a nome del Segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/322/CEE, viene utilizzato per quanto riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Il Segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) Decisione del Consiglio 1999/322/CE del 3 maggio 1999 (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 49).

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