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Document 31999D0610

    1999/610/CE: Decisione della Commissione del 10 settembre 1999 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del L 91105D (carvone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1999) 2799] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 242 del 14.9.1999, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/610/oj

    31999D0610

    1999/610/CE: Decisione della Commissione del 10 settembre 1999 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del L 91105D (carvone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1999) 2799] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 242 del 14/09/1999 pag. 0029 - 0030


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 settembre 1999

    che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del L 91105D (carvone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    [notificata con il numero C(1999) 2799]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/610/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    (1) considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva") ha disposto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari;

    (2) considerando che un richiedente ha presentato alle autorità degli Stati membri un fascicolo relativo ad una sostanza attiva, per ottenerne l'inclusione nell'allegato I della direttiva;

    (3) considerando che la ditta Luxan BV, in data 26 marzo 1997, ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva L 91105D (carvone);

    (4) considerando che dette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, all'allegato III della direttiva; che di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri;

    (5) considerando che il fascicolo relativo al L 91105D (carvone) è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999;

    (6) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo soddisfi in linea di principio ai dati e alle informazioni previste nell'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, nell'allegato III della direttiva;

    (7) considerando che tale conferma è necessaria per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari sotto l'aspetto delle esigenze della direttiva;

    (8) considerando che tale decisione non pregiudica il fatto che al richiedente possano essere richieste ulteriori dati o informazioni qualora dall'esame particolareggiato risultasse che tali informazioni o dati sono necessari per prendere una decisione;

    (9) considerando che resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che i Paesi Bassi proseguiranno l'esame particolareggiato del fascicolo relativo al L 91105D (carvone);

    (10) considerando che i Paesi Bassi riferiranno alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno, le conclusioni del loro esame, accompagnate da eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni; che, quando la relazione di valutazione sarà stata ricevuta, l'esame particolareggiato sarà proseguito, con la consulenza di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

    (11) considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli impieghi proposti:

    1) fascicolo presentato dalla ditta Luxan BV alla Commissione ed agli altri Stati membri, in vista dell'inclusione del L 91105D (carvone) quale sostanze attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ed inoltrato al comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

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