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Document 31999D0569

    1999/569/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1999 riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [notificata con il numero C(1999) 2475] - (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 216 del 14.8.1999, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/09/2002; abrogato da 32002D0731 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/569/oj

    31999D0569

    1999/569/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1999 riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [notificata con il numero C(1999) 2475] - (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 216 del 14/08/1999 pag. 0023 - 0023


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1999

    riguardante i parametri di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità

    [notificata con il numero C(1999) 2475]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/569/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità(1), in particolare l'articolo 21,

    (1) considerando il problema della frequenza e della potenza di emissione dell'interfaccia di trasmissione puntuale suolo-treno denominata Eurobalise sollevato dalla Svezia nel corso della riunione del 10 luglio 1997 del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE;

    (2) considerando la conferma da parte dell'AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire), in occasione della seduta del 16 ottobre 1997, che l'interfaccia Eurobalise è un parametro di base del sottosistema controllo-comando e segnalamento;

    (3) considerando l'analisi presentata dall'AEIF nel corso della riunione del comitato del 19 febbraio 1998 e la richiesta avanzata da vari Stati membri di fare il punto su tutte le radiofrequenze necessarie al sottosistema controllo-comando e segnalamento;

    (4) considerando la necessità di evitare ogni interferenza con la banda di frequenze delle strumentazioni radioelettriche CEPT PR 27 (cfr. decisione CER del 7 marzo 1996), pur conservando la stessa potenza di telealimentazione dei segnali;

    (5) considerando l'urgenza e la necessità di fissare il valore dell'interfaccia puntuale Eurobalise e dei collegamenti radio suolo-treno GSM-R in modo da non mettere in pericolo la pianificazione delle prove del progetto ERTMS, situazione che causerebbe a sua volta inopportuni ritardi per la messa in servizio di molte linee della rete transeuropea ad alta velocità;

    (6) considerando che tale decisione non ha alcuna ripercussione sui sistemi di segnalamento già in servizio finché essi non sono oggetto di una nuova messa in servizio a seguito di un riassetto e che l'AEIF dovrà tener conto del sistema esistente al momento di elaborare la specifica tecnica di interoperabilità (STI) sul controllo-comando e il segnalamento;

    (7) considerando la raccomandazione T/R 25-09 E (Chester 1990, modificata a Budapest nel 1995) relativa alle frequenze riservate alle ferrovie nella banda dei 900 MHz nonché la decisione del gruppo di lavoro WG FM della CEPT relativa a Eurobalise (Tallinn, 1998) e l'aggiornamento della raccomandazione 70-03 che ne è conseguito;

    (8) considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi della direttiva 96/48/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La frequenza utilizzata per la telealimentazione (downlink) dei segnali di tipo Eurobalise deve essere pari a 27095 MHz e la potenza irradiata a 10 metri deve essere inferiore a 42 dBμA/m.

    Articolo 2

    Le bande di frequenze utilizzate per i collegamenti radio di tipo GSM-R devono essere comprese tra 876 e 880 MHz per il collegamento treni-suolo e tra 921 e 925 MHz per il collegamento suolo-treni.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

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