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Document 31999D0454

    1999/454/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco [notificata con il numero C(1999) 1481] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 178 del 14.7.1999, p. 52–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/454/oj

    31999D0454

    1999/454/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco [notificata con il numero C(1999) 1481] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 178 del 14/07/1999 pag. 0052 - 0055


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 1999

    relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco

    [notificata con il numero C(1999) 1481]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/454/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    (1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere la "procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza"; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

    (2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

    (3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

    (4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

    (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

    Articolo 2

    La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

    (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco(1):

    Prodotti di protezione dal fuoco (inclusi i rivestimenti)(2),(3):

    - per limitare la propagazione del fuoco e/o per la protezione dal fuoco o la reazione al fuoco.

    (1) Esclusi i prodotti a base di gesso (ad esempio, pannelli, blocchi, intonaco), prodotti di lana minerale, componenti prefabbricati rinforzati a base di calcestruzzo cellulare trattato in autoclave (AAC) e di calcestruzzo poroso (LAC), malta per murature, malta per rinzaffatura e intonaci, prodotti a base di silicato di calcio e di lana di vetro.

    (2) Esclusi i prodotti a base di gesso (ad esempio, pannelli, blocchi, intonaco), prodotti di lana minerale, componenti prefabbricati rinforzati a base di calcestruzzo cellulare trattato in autoclave (AAC) e di calcestruzzo poroso (LAC), malta per murature, malta per rinzaffatura e intonaci, prodotti a base di silicato di calcio e di lana di vetro.

    (3) Esclusi inoltre i pannelli per la protezione dal fuoco di pareti o di soffitti e controsoffitti [in quanto già inseriti nella decisione 98/437/CE della Commissione relativa alle "pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti" (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39)].

    ALLEGATO II

    ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

    Nota:

    Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci "gruppo di prodotti", i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

    GRUPPO DI PRODOTTI

    PRODOTTI INTESI A IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E PRODOTTI DI PROTEZIONE DAL FUOCO (1/2)

    Sistemi di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

    Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

    GRUPPO DI PRODOTTI

    PRODOTTI INTESI A IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E PRODOTTI DI PROTEZIONE DAL FUOCO (2/2)

    Sistemi di attestazione della conformità

    Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

    Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

    Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

    Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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