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Document 31999D0435

1999/435/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis

GU L 176 del 10.7.1999, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/435/oj

31999D0435

1999/435/CE: Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/07/1999 pag. 0001 - 0016


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis

(1999/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Communità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo "Schengen");

(1) considerando che è necessario definire l'acquis di Schengen affinché il Consiglio possa determinare, in conformità della pertinente disposizione dei trattati, le basi giuridiche per ciascuna delle disposizioni dell'acquis di Schengen;

(2) considerando che la determinazione della base giuridica è necessaria solo per le disposizioni e decisioni vincolanti costituenti l'acquis di Schengen tuttora in vigore;

(3) considerando che il Consiglio dovrebbe quindi stabilire per quali disposizioni o decisioni costituenti l'acquis di Schengen non è necessario determinare la base giuridica a norma della pertinente disposizione dei trattati;

(4) considerando che il fatto che per talune disposizioni dell'acquis di Schengen non sia necessario o opportuno che il Consiglio determini una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati può essere attribuito ai seguenti motivi:

a) La disposizione non è giuridicamente vincolante e una disposizione ad essa paragonabile può essere adottata dal Consiglio soltanto sulla base di uno strumento che non rinvii ad alcuna base giuridica contemplata in uno dei trattati.

b) Il tempo trascorso e/o i fatti intervenuti hanno reso superflua la disposizione.

c) La disposizione riguarda regolamentazioni istituzionali che dovranno essere considerate come sostituite da procedure dell'Unione europea.

d) L'oggetto della disposizione è contemplato da una disposizione giuridica della Comunità o dell'Unione europea o da un atto adottato da tutti gli Stati membri e pertanto reso obsoleto.

e) La disposizione è resa superflua dall'accordo che sarà concluso con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo 6 del protocollo Schengen.

f) La disposizione riguarda un settore che non rientra nel campo di attività della Comunità né fa parte degli obiettivi dell'Unione europea e riguarda pertanto un settore nel quale gli Stati membri si riservano il diritto di agire singolarmente. Ciò vale anche per le disposizioni che possono rivestire un'importanza soltanto ai fini del calcolo di diritti finanziari degli o fra gli Stati membri interessati;

(5) considerando che, anche qualora non sia necessario o opportuno per uno di questi motivi che il Consiglio definisca la base giuridica per determinate disposizioni dell'acquis di Schengen, ciò non ha per effetto di renderle inesistenti o di privarle della loro efficacia giuridica; che rimangono impregiudicati gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base di tali disposizioni;

(6) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

DECIDE:

Articolo 1

1. In conformità dell'allegato del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'acquis di Schengen comprende tutti gli atti enumerati nell'allegato A della presente decisione.

2. L'acquis di Schengen di cui al paragrafo 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione delle disposizioni che figurano all'articolo 2 o delle disposizioni classificate "riservate" al momento dell'adozione della presente decisione dal Comitato esecutivo "Schengen".

3. Il Consiglio si riserva il diritto di pubblicare ulteriormente nella Gazzetta ufficiale anche altre parti dell'acquis di Schengen e in particolare quelle disposizioni la cui pubblicazione appare necessaria nell'interesse generale o alle quali il Consiglio attribuisce importanza ai fini dell'interpretazione dell'acquis di Schengen.

Articolo 2

Non è necessario che il Consiglio - deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo "Schengen" - determini, in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, una base giuridica per le seguenti disposizioni o decisioni, facenti parti dell'acquis di Schengen:

a) le disposizioni della convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, con relativo atto finale e dichiarazioni (in appresso denominata "la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen"), che sono enumerate nella parte 1 dell'allegato B;

b) le disposizioni degli accordi e protocolli d'adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen con la Repubblica italiana (firmati a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmati a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica d'Austria (firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), che sono enumerate nella parte 2 dell'allegato B;

c) le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B;

d) le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia immediatamente.

Essa à pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO A

Articolo 1

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.

3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la convenzione di applicazione dell'accordo del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.

4. Le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo "Schengen".

5. Le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo.

Decisioni

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazioni

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Elenco degli atti attuativi della convenzione adottati dagli organi ai quali il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

Decisioni del Gruppo centrale

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Articolo 2

PARTE 1

La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen:

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, per quanto concerne i controlli di bagaglio(1)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articoli 28-38 e definizioni correlate(2)

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 74

Articoli 77-81(3)

Articoli 83-90(4)

Articoli 120-125

Articoli 131-135

Articolo 137

Articoli 139-142

Atto finale: dichiarazione 2

Atto finale: dichiarazioni 4, 5 e 6

Protocollo

Dichiarazione comune

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

1. Protocollo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Seguenti disposizioni dell'accordo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

3. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

4. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 1, 3 e 4

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

5. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica protoghese all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

6. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

7. Protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relativa dichiarazione.

8. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Parte III, dichiarazioni 1 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

9. Protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

10. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alle quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III

11. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.

12. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articolo 5, punto 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

13. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

14. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

15. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

16. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

Decisioni del Comitato esecutivo

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazioni del Comitato esecutivo

>SPAZIO PER TABELLA>

Decisioni del Gruppo centrale

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Riguardo ai controlli del bagaglio, l'articolo 4 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4).

(2) Sostituiti dalla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1).

(3) Gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della Convenzione di Schengen sono stati sostituiti dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. A norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b) del TCE, la materia relativa alle armi da guerra è di competenza degli Stati membri.

(4) Gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della Convenzione di Schengen sono stati sostituiti dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. A norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b) del TCE, la materia relativa alle armi da guerra è di competenza degli Stati membri.

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