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Document 31999D0419

1999/419/CE: Decisione della Commissione, del 24 giugno 1999, che modifica le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE recanti misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti [notificata con il numero C(1999) 1832] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 159 del 25.6.1999, p. 60–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/419/oj

31999D0419

1999/419/CE: Decisione della Commissione, del 24 giugno 1999, che modifica le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE recanti misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti [notificata con il numero C(1999) 1832] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 25/06/1999 pag. 0060 - 0066


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1999

che modifica le decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE recanti misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti

[notificata con il numero C(1999) 1832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/419/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

(1) considerando che, in seguito ad informazioni sulla contaminazione da diossina di prodotti ottenuti da pollame, bovini e suini, la Commissione ha adottato la decisione 1999/363/CE, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale(4), modificata dalla decisione 1999/390/CE(5), e la decisione 1999/389/CE, dell'11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali delle specie bovina e suina e che abroga la decisione 1999/368/CE(6), modificata dalla decisione 1999/390/CE;

(2) considerando che, conformemente alle disposizioni delle decisioni 1999/363/CE e 1999/389/CE, gli Stati membri hanno sottoposto a misure restrittive i prodotti ai quali si applicano tali decisioni; che risulta difficile identificare l'origine esatta di alcuni prodotti belgi, in particolare dei prodotti ottenuti da polli domestici ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999 nonché dei prodotti ottenuti da bovini e suini ed elaborati tra il 15 gennaio 1999 e il 3 giugno 1999; che le autorità belghe sono disposte ad accettare la rispedizione di tali prodotti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CE; che è necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la rispedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza;

(3) considerando che l'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(7), stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 1999/363/CE è modificata come segue:

1) Sono inseriti gli articoli 3 bis e 3 ter seguenti: "Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, quinto trattino, e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispedire in Belgio prodotti originari di tale paese di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, elaborati tra il 15 gennaio e il 1o giugno 1999, qualora non sia stato possibile identificare con esattezza le aziende belghe di origine e qualora non siano state effettuate analisi sui prodotti per la ricerca delle diossine.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti e dell'unità competente di cui all'articolo 1 della decisione 91/398/CEE della Commissione(8);

b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato C e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro;

c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità ufficiale competente dello Stato membro in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;

d) i prodotti devono essere trasportati direttamente all'indirizzo indicato dall'autorità ufficiale competente del Belgio;

e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare alla competente autorità responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione, tramite la rete ANIMO, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CEE della Commissione(9); nel messaggio ANIMO deve figurare la menzione 'Prodotti rispediti conformemente all'articolo 3 bis della decisione 1999/363/CE';

f) il Belgio deve confermare, tramite la rete ANIMO, l'arrivo di ciascuna partita alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rispedito i prodotti;

g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo le modalità approvate dall'autorità competente o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine;

h) il Belgio deve conservare la documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 3 ter

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio(10) siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo le modalità approvate dall'autorità competente o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine.

Il Belgio deve conservare la documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.".

2) Negli allegati è aggiunto il testo riportato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 1999/389/CE è modificata come segue:

1) Sono inseriti gli articoli 3 bis e 3 ter seguenti: "Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, quinto trattino, e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispedire in Belgio prodotti originari di tale paese di cui all'articolo 1, paragrafo 1.A, elaborati tra il 15 gennaio e il 3 giugno 1999, qualora non sia stato possibile identificare con esattezza le aziende belghe di origine e qualora non siano state effettuate analisi sui prodotti per la ricerca delle diossine.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti e dell'unità competente di cui all'articolo 1 della decisione 91/398/CEE della Commissione(11);

b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato C e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro;

c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità ufficiale competente dello Stato membro in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;

d) i prodotti devono essere trasportati direttamente all'indirizzo indicato dall'autorità ufficiale competente del Belgio;

e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare alla competente autorità responsabile dello stabilimento nel luogo di destinazione, tramite la rete ANIMO, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CEE della Commissione(12); nel messaggio ANIMO deve figurare la menzione 'Prodotti rispediti conformemente all'articolo 3 bis della decisione 1999/389/CE';

f) il Belgio deve confermare, tramite la rete ANIMO, l'arrivo di ciascuna partita alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rispedito i prodotti;

g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo le modalità approvate dall'autorità competente o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine;

h) il Belgio deve conservare la documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 3 ter

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio(13) siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo le modalità approvate dall'autorità competente o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine.

Il Belgio deve conservare una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.".

2) Negli allegati è aggiunto il testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

(4) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.

(5) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 29.

(6) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26.

(7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(8) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(9) GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

(10) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(11) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(12) GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

(13) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

ALLEGATO I

"ALLEGATO C

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ALLEGATO II

"ALLEGATO C

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