Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0297

    1999/297/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi

    GU L 117 del 5.5.1999, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/297/oj

    31999D0297

    1999/297/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1999 pag. 0039 - 0041


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 1999

    volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi

    (1999/297/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

    visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    (1) considerando che l'attuazione delle politiche comunitarie concernenti l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi richiede un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria;

    (2) considerando che il Consiglio europeo, in particolare nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, mette in rilievo l'importanza economica del settore audiovisivo e che nella relazione del "Gruppo Bangemann" dal titolo "L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazioni al Consiglio europeo" si riconosce l'importanza strategica dell'industria dei programmi audiovisivi;

    (3) considerando che per organizzare un'infrastruttura di informazione affidabile sono necessarie azioni statistiche specifiche;

    (4) considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997(2) precisa che il settore audiovisivo deve essere considerato uno dei settori prioritari a livello comunitario nel campo dei servizi e prevede la creazione di un nuovo sistema di informazione basato su un approccio industriale e su statistiche funzionali;

    (5) considerando che l'allegato I, titolo III del programma statistico comunitario 1998-2002(3) fa riferimento allo svolgimento di analisi delle esigenze degli utenti, alla valutazione delle fonti, alla raccolta dei dati e al controllo dei metodi mediante studi pilota nel settore audiovisivo;

    (6) considerando che occorrerebbe rivedere questi studi pilota per far sì che corrispondano alle esigenze dell'utenza; che ciò potrebbe essere intrapreso entro due anni e mezzo; che i risultati di questa revisione dovrebbero essere comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio; che in tutte le varie fasi bisognerebbe ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per le PMI;

    (7) considerando che le azioni statistiche specifiche sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(4);

    (8) considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, l'obiettivo delle azioni statistiche specifiche proposte può essere realizzato soltanto sulla base di un atto giuridico comunitario, perché solo la Commissione è in grado di coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni a livello comunitario;

    (9) considerando che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, di cui la Commissione è parte, costituisce tra l'altro un'importante fonte di informazione per i suoi membri e per gli operatori del settore e che è necessario assicurare la complementarità tra i lavori effettuati nell'ambito della presente decisione e quelli condotti dall'Osservatorio;

    (10) considerando che i metodi statistici proposti per il settore audiovisivo dovrebbero essere compatibili e coerenti con le norme e i metodi europei attuali;

    (11) considerando che il comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom(5), è stato consultato ai sensi dell'articolo 3 della suddetta decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Obiettivo della presente decisione è creare l'infrastruttura di informazione statistica necessaria allo sviluppo e all'attuazione di una politica comunitaria concernente l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi.

    Articolo 2

    Azioni statistiche specifiche

    L'obiettivo di cui all'articolo 1 è attuato mediante azioni statistiche specifiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97, con le seguenti modalità:

    1) da parte delle autorità nazionali:

    a) analisi e valutazione della richiesta di dati statistici sul settore audiovisivo (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) provenienti dagli utenti (istituzioni comunitarie, amministrazioni nazionali, organismi nazionali settoriali, organizzazioni internazionali, operatori economici) e degli effetti sulle imprese, in particolare sulle PMI, della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo;

    b) analisi dei dati statistici esistenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti), nonché delle loro fonti;

    c) trasmissione annuale a Eurostat dei dati statistici già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);

    d) partecipazione su base volontaria alla realizzazione di studi pilota volti a provare concretamente i lavori metodologici (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti) e a promuovere l'attuazione di una statistica comunitària;

    2) da parte di Eurostat:

    a) preparazione di un quadro metodologico istituzionale e funzionale a livello comunitario (statistiche sulle imprese, le funzioni e i prodotti);

    b) creazione di una base di dati sulle statistiche trasmesse, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 c), nonché sui dati ottenuti dalle organizzazioni internazionali;

    c) raffronto dei sistemi statistici esistenti negli Stati membri e in alcuni paesi terzi, in particolare negli Stati in fase di preadesione;

    d) valutazione della pertinenza e dei bisogni futuri in campo statistico nel settore audiovisivo, soprattutto in termini di dati necessari per elaborare e seguire le politiche dell'occupazione, della formazione e delle pari opportunità.

    Articolo 3

    Attuazione

    Le misure necessarie all'attuazione delle azioni statistiche specifiche di cui all'articolo 2 vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 4.

    Articolo 4

    Procedura

    1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise,

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    Articolo 5

    Relazioni

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria e una relazione finale sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2. Tale relazione interlocutoria dovrebbe essere redatta entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente decisione. La relazione finale è presentata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

    Tali relazioni esamineranno tra l'altro la pertinenza della raccolta di dati statistici nel settore audiovisivo alla luce delle priorità fissate per il programma statistico comunitario 1998-2002 nonché le risorse disponibili sia per Eurostat che per gli uffici nazionali di statistica.

    A seguito di tali relazioni, la Commissione può proporre le modifiche eventualmente necessarie a migliorare il funzionamento della presente decisione.

    Articolo 6

    Risorse di bilancio

    Gli stanziamenti da destinare all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 saranno fissati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale.

    Articolo 7

    Durata

    La presente decisione scade cinque anni dopo la sua adozione.

    Articolo 8

    La presente decisione è destinata agli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. FISCHER

    (1) Parere espresso il 9 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 219 del 28.8.1993, pag. 1.

    (3) GU L 42 del 16.2.1999, pag. 12.

    (4) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

    (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    Top