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Document 31998R2863

Regolamento (CE) n. 2863/98 del Consiglio del 30 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

GU L 358 del 31.12.1998, p. 85–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2863/oj

31998R2863

Regolamento (CE) n. 2863/98 del Consiglio del 30 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0085 - 0089


REGOLAMENTO (CE) N. 2863/98 DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (1), scade il 31 dicembre 1998;

considerando che tale regime dovrà essere infine sostituito da accordi bilaterali da negoziare con i paesi in questione; che nel frattempo occorre mantenere in vigore il regime concesso dal regolamento (CE) n. 70/97; che gli importi dei massimali tariffari per i prodotti industriali dovrebbero essere aumentati del 5 % all'anno in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento; che il regolamento (CE) n. 70/97 dovrebbe essere modificato in funzione delle modifiche della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;

considerando che, con regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione (2), è stato modificato il titolo IV, capitolo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3); che occorre modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che, al fine d'evitare di recare pregiudizio agli interessi dell'industria comunitaria dei cetrioli, si ritiene necessario accordare per questi prodotti la concessione sotto forma di un contingente tariffario al posto di un quantitativo di riferimento;

considerando che, in linea con le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e le repubbliche sorte dall'ex Iugoslavia, a parte la Slovenia, possono svilupparsi solo a determinate condizioni; che il rinnovo delle preferenze commerciali autonome è subordinato al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani e alla disponibilità dei paesi in questione a consentire lo sviluppo di relazioni economiche tra di essi; che, pertanto, occorre assicurarsi che la Bosnia-Erzegovina, la Croazia e la Repubblica federale di Iugoslavia soddisfino queste condizioni; che il Consiglio ha adottato il 9 novembre 1998 delle conclusioni sui progressi fatti da tali paesi rispetto a tali condizioni;

considerando che, visti i progressi fatti in Bosnia-Erzegovina e in Croazia per il rafforzamento della democrazia e dei diritti umani e lo sviluppo delle relazioni con i paesi limitrofi, è opportuno che questi paesi continuino ad essere inclusi nel regime commerciale autonomo anche nel 1999;

considerando che il 29 aprile 1997, al momento di estendere le preferenze commerciali autonome alla Repubblica federale di Iugoslavia, il Consiglio ha rilasciato una dichiarazione in cui specificava le sue aspettative in termini di democratizzazione, segnatamente l'attuazione completa e rapida della relazione «Gonzalez»; che il Consiglio ha affermato che, in mancanza di progressi verso la conformità con questi criteri, la decisione di concedere le preferenze commerciali autonome sarebbe stata riveduta; che, non essendo stati compiuti progressi di rilievo per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni pertinenti, allo stadio attuale non è opportuno includere la Repubblica federale di Iugoslavia nel regime commerciale autonomo per il 1999, senza che ciò pregiudichi la possibilità di includere il paese in una fase successiva se le condizioni lo permettono,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 70/97 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 3, anziché «sezione 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione» leggasi «sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione».

2) All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio 1997 al 31 decembre 1999.»

3) Gli importi indicati per i massimali tariffari elencati nella colonna 4 degli allegati C I, C II, C III e C IV sono sostituiti, per il 1999, dagli importi indicati nell'allegato al presente regolamento per i numeri d'ordine corrispondenti;

4) I codici NC, le designazioni dei prodotti e le note in calce sono così modificati:

a) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0050, è depennato il testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0220:

i)

>SPAZIO PER TABELLA>

è sostituito da:

>SPAZIO PER TABELLA>

ii)

>SPAZIO PER TABELLA>

è sostituito da:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) alla fine dell'allegato C I, il testo della nota (1) è sostituito dal testo seguente:

«(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»;

d) all'allegato C II, n. d'ordine 03.0010:

i) il codice NC 2710 00 85, la designazione corrispondente e la nota (1) alla fine dell'allegato sono depennati;

ii) il codice «NC 2710 00 98» è sostituito dal codice «NC 2710 00 97».

5) All'allegato C V, suddivisioni Taric:

a) è inserito il testo seguente nella corrispondente colonna:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) per il n. d'ordine 06.0070, le suddivisioni Taric corrispondenti al codice ex 7213 91 70 nella terza colonna sono «91 e 95»; viene inoltre inserito nella corrispondente colonna quanto segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

6) All'allegato D,

a) è soppressa la seguente concessione tariffaria:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) nella colonna 4, per la concessione tariffaria per i crauti (menzionata come «NC ex 2004 90 30» e «2005 90 75»), le parole «quantità di referenza» sono sostituite con il seguente testo: «quantitativo di riferimento con numero d'ordine 18.0550».

7) All'allegato E,

a) è inserito il seguente testo:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) nella tabella «Suddivisioni Taric»:

i) è soppressa la suddivisione Taric «40» per il numero d'ordine 09.1507, codice NC ex 0703 20 00;

ii) è inserito il seguente testo: dopo il numero d'ordine 09.1507:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97 (GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16).

(2) GU L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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