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Document 31998R2809

    Regolamento (CE) n. 2809/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

    GU L 349 del 24.12.1998, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 32001R2133

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2809/oj

    31998R2809

    Regolamento (CE) n. 2809/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

    Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0041 - 0043


    REGOLAMENTO (CE) N. 2809/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 (1), in particolare l'articolo 30,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1706/98, taluni prodotti nel settore dei cereali, originari dei paesi ACP, sono importati nella Comunità in esenzione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune entro i limiti di determinati massimali annui;

    considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime;

    considerando che tali modalità sono complementari o derogatorie, a seconda dei casi, alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (3), o a quelle del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 (5);

    considerando che è opportuno disporre che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande;

    considerando che è opportuno prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, è fissata a 25 ECU/t; che, per evitare speculazioni, è necessario che i diritti derivanti dal titolo d'importazione non siano trasferibili;

    considerando che è opportuno rammentare che il rimborso parziale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° gennaio 1996 è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (7), e alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (9);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione, del 4 aprile 1990, recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/98 (11), dev'essere abrogato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1706/98 sono soggette, all'occorrenza entro limiti quantitativi, alle riduzioni dei dazi doganali o alle esenzioni dagli stessi stabilite dal presente articolo ed elencate in allegato, dietro presentazione di un titolo d'importazione rilasciato alle condizioni previste dal presente regolamento.

    2. Tali prodotti beneficiano delle suddette riduzioni o esenzioni dietro presentazione, all'atto dell'immissione in libera pratica, del certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'accordo ACP-CE.

    Articolo 2

    1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

    Per i prodotti soggetti a limiti quantitativi, le domande di titoli non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno civile di cui trattasi. Le domande che superano tale quantitativo non possono essere accettate.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione delle domande stesse.

    Questa informazione dev'essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

    3. Se le domande di titoli d'importazione superano il quantitativo previsto in allegato per il prodotto in questione, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione applicabile a ciascuna domanda entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande.

    La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

    4. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

    5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

    Articolo 3

    In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

    Articolo 4

    La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;

    b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Reglamento (CE) n° 2809/98

    - Forordning (EF) nr. 2809/98

    - Verordnung (EG) Nr. 2809/98

    - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2809/98

    - Regulation (EC) No 2809/98

    - Règlement (CE) n° 2809/98

    - Regolamento (CE) n. 2809/98

    - Verordening (EG) nr. 2809/98

    - Regulamento (CE) nº 2809/98

    - Asetus (EY) N:o 2809/98

    - Förordning (EG) nr 2809/98.

    Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

    Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, l'aliquota di riduzione del dazio all'importazione applicabile oppure, ove del caso, l'importo della riduzione applicabile al dazio all'importazione.

    Articolo 5

    In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento e fissata a 25 ECU/t.

    Articolo 6

    Il regolamento (CEE) n. 865/90 è abrogato.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12.

    (2) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (3) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

    (4) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

    (5) GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

    (6) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (7) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

    (8) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (9) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

    (10) GU L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16.

    (11) GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 13.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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