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Document 31998R2646

Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 335 del 10.12.1998, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogato da 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2646/oj

31998R2646

Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 10/12/1998 pag. 0030 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 2646/98 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

consultata la Banca centrale europea (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1(b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire un indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA), da applicare a decorrere dal gennaio 1997;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 esige che venga applicato un indice di tipo Laspeyres in modo uniforme a tutti i sottoindici o categorie di spesa in questione; che le loro ponderazioni devono adeguatamente riflettere il modello di spesa per popolazione indice;

considerando che i sottoindici IPCA comportanti prezzi tariffari sono, in pratica, o ottenuti direttamente dai fornitori o calcolati dagli Stati membri basandosi su dati relativi ai prezzi tariffari e ai loro sottostanti modelli di consumo messi a disposizione dai fornitori; che vi è un notevole margine per differenze procedurali nella costruzione dei sottoindici nei casi in cui cambiamenti nella struttura delle tariffe vengano effettuati contemporaneamente ai cambiamenti del prezzo tariffario di un particolare elemento nella misura in cui i consumatori sono obbligati ad operare nuove scelte nei loro consumi; che è quindi importante assicurare che la relativa informazione di base possa essere ottenuta in modo da garantire che gli IPCA che ne deriveranno non mancheranno di soddisfare i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2494/95, le informazioni di base per la produzione degli IPCA, raccolte mediante indagini effettuate dalle unità statistiche, sono quelle relative ai prezzi e alle ponderazioni dei beni e dei servizi di cui occorre tener conto per ottenere la comparabilità degli indici;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2494/95, le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio (4), l'IPCA è elaborato per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo;

considerando che il presente regolamento non impone agli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le norme minime per il trattamento dei «prezzi tariffari» negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) Per «tariffa» s'intende un elenco di prezzi e condizioni prestabiliti per l'acquisto e il consumo di un determinato bene o servizio, o di beni e servizi analoghi, fissato centralmente dal fornitore, dal governo, o da un accordo ad esercitare influenza sui modelli di consumo mediante prezzi e condizioni adeguatamente differenziati, conformemente alle caratteristiche dei consumatori, al livello, alla struttura o al momento del consumo. Le famiglie non possono negoziare le tariffe.

2) Per «prezzo tariffario» s'intende un prezzo nell'ambito di una tariffa che si applica ad un elemento costitutivo o ad un'unità di consumo del bene o servizio in questione.

Articolo 3

Informazioni di base

Le informazioni di base sono quelle relative ai prezzi tariffari e alle ponderazioni che riflettono la struttura del consumo dei beni o servizi conformemente alle caratteristiche dei consumatori, al livello, alla struttura o al momento del consumo.

Articolo 4

Fonti dei dati

1. Gli indici IPCA comportanti prezzi tariffari sono calcolati dagli Stati membri partendo dalle informazioni di base, così come definite dall'articolo 3, messe a disposizione dal fornitore.

2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di informazioni di base sono tenute, quando venga loro richiesto, a mettere a disposizione informazioni veritiere e complete e a consentire alle organizzazioni e alle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali di ottenere, su richiesta, informazioni al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità dei sottoindici IPCA.

Articolo 5

Procedura

Gli indici IPCA comportanti prezzi tariffari sono calcolati utilizzando una formula del tipo Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono riflettere le variazioni dei prezzi sulla base della diversa spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo scelto dalle famiglie prima del cambiamento di tariffa. Nel caso di variazione della tariffa e qualora, dopo tale variazione:

1) un elemento costitutivo o un'unità di consumo rimanga immutata nei confronti della sua specifica, allora il prezzo per questo elemento o unità conformemente alla vecchia e alla nuova tariffa sarà direttamente comparato e la differenza di prezzo inserita nell'IPCA;

2) un elemento costitutivo o un'unità di consumo cambi rispetto alla sua specifica o un nuovo elemento costitutivo venga aggiunto senza costituire un nuovo bene o servizio per il consumatore, allora la variazione di prezzo sarà calcolata con le ponderazioni corrispondenti alla spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo applicato durante un determinato periodo, fino ad un anno, prima del cambiamento. Le correzioni per i cambiamenti di specifica dovranno essere coerenti con le correzioni di qualità effettuate per altri sottoindici;

3) un elemento costitutivo o un'unità di consumo con una nuova e distinta specifica costituente un nuovo bene o servizio per il consumatore venga aggiunto alla tariffa, allora dovrà essere trattato come «beni e servizi recentemente significativi», così come definito nel regolamento (CE) n. 1749/96. Qualora la spesa per il nuovo bene o servizio sia significativa occorrerà inserirla nell'indice mediante collegamento a partire dal mese in cui la nuova tariffa è entrata in vigore, utilizzando una stima del consumo immediato previsto o entro un periodo di dodici mesi.

Articolo 6

Comparabilità

Gli IPCA costruiti secondo le procedure di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o secondo altre procedure, che abbiano come risultato un indice non sistematicamente diverso di oltre un decimo di punto percentuale, sulla media di un anno nei confronti dell'anno precedente rispetto ad un indice elaborato seguendo queste procedure, saranno ritenuti comparabili.

Eventuali emendamenti alle procedure e alle prassi volte ad assicurare la comparabilità, così come definita nel presente paragrafo, dovranno essere applicati quanto prima per i sottoindici a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, non oltre il dicembre 1998, ed avere effetto con l'indice per il gennaio 1999.

Articolo 7

Controllo di qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure messe a punto per il trattamento dei prezzi tariffari allorquando queste ultime differiscano da quelle specificate all'articolo 5 del presente regolamento, prima che le procedure vengano utilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni sulle procedure utilizzate per soddisfare il requisito di norme minime stabilito nel presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.

(2) Parere espresso l'8 luglio 1998.

(3) GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.

(4) GU L 214 del 31. 7. 1998, pag. 23.

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