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Document 31998R2196

    Regolamento (CE) n. 2196/98 del Consiglio del 1° ottobre 1998 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato

    GU L 277 del 14.10.1998, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2196/oj

    31998R2196

    Regolamento (CE) n. 2196/98 del Consiglio del 1° ottobre 1998 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato

    Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0001 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 2196/98 DEL CONSIGLIO del 1° ottobre 1998 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    visto il parere del Comitato delle regioni (3),

    deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 189 C del trattato (4),

    (1) considerando che la situazione attuale e l'evoluzione prevedibile del sistema dei trasporti nella Comunità richiedono una gestione ottimale delle risorse comunitarie in materia di trasporti e, di conseguenza, la promozione del trasporto combinato;

    (2) considerando che la decisione 93/45/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativa alla concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato (5), ha varato, nel 1992 e per un quinquennio, un dispositivo sperimentale di concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota a favore del trasporto combinato; che tale dispositivo è venuto a scadenza il 31 dicembre 1996;

    (3) considerando che è stata dimostrata, pertanto, l'utilità di un'azione comune in tale settore e che occorre convertire questa azione sperimentale in un vero e proprio sistema di azioni comunitarie in materia di trasporto combinato, che integri i risultati dell'esperienza acquisita dal 1992;

    (4) considerando che il principale obiettivo delle azioni comunitarie in materia di trasporto combinato è l'aumento della competitività di questo tipo di trasporto al fine di creare alternative ai trasporti stradali che siano accettabili per l'utente; che, pertanto, del contributo finanziario per i progetti ammissibili ai sensi del presente regolamento possono usufruire direttamente solo gli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, ed esclusivamente per le spese e i costi sostenuti nel territorio della Comunità;

    (5) considerando la necessità che i richiedenti di un progetto di trasporto combinato siano unicamente Stati membri e persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità; che è tuttavia possibile che paesi terzi e persone stabilite all'esterno della Comunità, direttamente interessati, partecipino alla presentazione di un progetto;

    (6) considerando che i progetti di trasporto combinato devono ricomprendere i servizi commerciali riguardanti questo tipo di trasporto; che il contributo finanziario comunitario è pertanto concesso per misure operative innovative nonché per i relativi studi di fattibilità; che, di conseguenza, sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento i progetti relativi alle reti d'infrastruttura e i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

    (7) considerando che il contributo finanziario comunitario previsto dal presente regolamento deve essere limitato nel tempo;

    (8) considerando che è opportuno lasciare ai richiedenti la possibilità di presentare progetti quanto più rispondenti alle esigenze attuali del mercato e che pertanto non bisogna frenare l'innovazione con una definizione troppo rigida dei progetti innovativi;

    (9) considerando che è tuttavia necessario, all'atto della procedura di scelta dei progetti, fare in modo che il progetto adottato contribuisca effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochi distorsioni di concorrenza inaccettabili;

    (10) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito, per l'intera durata delle azioni previste, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995 (6);

    (11) considerando che è opportuno che la Commissione segua lo svolgimento dei progetti al fine di ottenere i risultati perseguiti; che occorre precisare i rispettivi poteri e le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo finanziario;

    (12) considerando che la Commissione deve procedere alla valutazione delle modalità di realizzazione delle azioni in materia di trasporto combinato per valutare se gli obiettivi inizialmente previsti possano essere o siano stati raggiunti;

    (13) considerando che è utile controllare periodicamente l'applicazione del presente regolamento e che a tal fine la Commissione, due anni dopo l'entrata in vigore del medesimo, deve inviare una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

    (14) considerando che occorre garantire un'informazione, una pubblicità e una trasparenza adeguate in merito alle attività finanziate;

    (15) considerando che lo scopo delle azioni di cui al presente regolamento è di contribuire all'avvio di progetti relativi al trasporto combinato e che pertanto il regolamento deve avere una durata limitata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di concessione di contributi finanziari comunitari a progetti innovativi che contribuiscono ad incrementare il ricorso al trasporto combinato e ad incoraggiare il trasferimento dei flussi di traffico del trasporto su strada verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente:

    a) aumentando la competitività del trasporto combinato rispetto al trasporto esclusivamente stradale; oppure

    b) incoraggiando l'uso di tecnologie avanzate nel trasporto combinato; oppure

    c) migliorando le possibilità di offerta di servizi del trasporto combinato.

    Articolo 2

    Definizioni e ambito di applicazione

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    - «trasporto combinato» il trasporto di merci tra Stati membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, fermo restando che il percorso stradale è il più breve possibile;

    - «azione di trasporto combinato»: qualsiasi azione di tipo innovativo volta a realizzare gli obiettivi previsti all'articolo 1 e scelta ai sensi dell'articolo 7.

    2. All'interno del territorio della Comunità le azioni di trasporto combinato rientrano prioritariamente nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (7).

    Queste azioni possono svilupparsi sui «corridoi ferroviari per il trasporto di merci».

    3. Tuttavia, le azioni di trasporto combinato possono anche riguardare assi situati in parte all'esterno del territorio della Comunità purché:

    - l'azione sia realizzata nell'interesse della politica comune dei trasporti, come per i progetti riguardanti i paesi terzi di transito nell'ambito di un trasporto intracomunitario,

    - l'azione riguardi il territorio di almeno uno Stato membro.

    Articolo 3

    Progetti ammissibili

    Sono ammessi i progetti innovativi che istituiscono:

    a) misure operative innovative;

    b) studi di fattibilità che prevedono e preparano misure operative innovative.

    Articolo 4

    Richiedenti

    1. Gli Stati membri, le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, stabilite nella Comunità, possono presentare un progetto alla Commissione.

    Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, di regola il progetto deve essere presentato da due o più persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, che possiedono la cittadinanza di almeno due Stati membri.

    All'atto della presentazione di un progetto ai sensi del primo comma, i paesi terzi e le persone fisiche o le persone giuridiche, pubbliche o private, stabilite all'esterno della Comunità, direttamente interessati, possono essere associati alla presentazione del progetto in questione, fermo restando che non fruiscono di alcun contributo comunitario ai sensi del presente regolamento.

    2. Qualora il progetto comporti l'esercizio dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria previsti all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (8), il contributo finanziario comunitario è concesso solo ad un'impresa ferroviaria titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (9).

    Articolo 5

    Spese e costi ammissibili

    1. Per quanto riguarda le spese e i costi delle misure operative innovative, il contributo finanziario comunitario è limitato ad un massimo del 30 %. Le spese e i costi ammissibili possono comprendere tra l'altro:

    a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto - autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili, contenitori di 20 piedi e oltre;

    b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per portare a termine l'azione prevista per quanto riguarda il materiale rotabile (comprese le locomotive) nonché le navi per la navigazione interna e marittima, fatta salva, per le navi adibite alla navigazione interna, l'osservanza delle norme specifiche in materia di risanamento strutturale della navigazione interna;

    c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia, la via navigabile, la via marittima e la strada;

    d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione interna e marittima, esclusi le spese portuali e i costi di trasbordo;

    e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;

    f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per render noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

    Le spese e/o i costi di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono ammissibili purché il beneficiario o i beneficiari del contributo si impegnino a mantenere le attrezzature oggetto del contributo sull'asse interessato per la durata del contratto.

    2. Quanto agli studi di fattibilità, il contributo finanziario comunitario è limitato ad un massimo del 50 %.

    3. Il contributo finanziario comunitario previsto dal presente regolamento è erogato direttamente agli Stati membri e alle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, per le spese e i costi sostenuti nel territorio comunitario.

    Il contributo è concesso per un periodo massimo di tre esercizi finanziari.

    4. Nell'esaminare un progetto che supera il territorio comunitario, presentato ai sensi del presente regolamento, la Commissione valuta le possibilità di finanziare la parte del progetto situata all'esterno del territorio della Comunità mediante altri strumenti di bilancio comunitari, ai fini di un uso efficace delle risorse comunitarie.

    Articolo 6

    Presentazione dei progetti

    1. I progetti di azione di trasporto combinato sono presentati alla Commissione. La presentazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di procedere alla scelta ai sensi dell'articolo 7.

    2. La presentazione di un progetto di misure operative innovative deve prevedere una descrizione dello stesso precisando i seguenti elementi:

    a) identificazione del progetto e dei richiedenti, obiettivi generali e contributo finanziario chiesto;

    b) obiettivi del progetto:

    - clientela potenziale del trasporto combinato;

    - prezzo e prestazioni del servizio (accessibilità, affidabilità, risparmi di tempo) rispetto ad altri servizi concorrenti di trasporto, soprattutto stradale (all'epoca della domanda e ad avvenuta realizzazione del progetto);

    - fatturato previsto;

    - fattori di costo (in particolare elementi di valutazione del costo marginale di accesso all'infrastruttura, segnatamente ferroviaria, del servizio oggetto dell'azione e ogni altra informazione che consenta di valutare se il contributo ai costi per l'accesso all'infrastruttura è giustificato);

    - calendario per raggiungere una vitalità economica;

    - compatibilità e interoperabilità;

    c) contributo del progetto alla politica comune dei trasporti:

    - benefici per l'ambiente e la sicurezza rispetto alla situazione attuale, soprattutto in termini di ripartizione modale, che consentano, tra l'altro, di sviluppare il trasporto combinato a lunga distanza;

    - effetti su altri servizi concorrenti di trasporto e possibilità di ingresso di nuovi operatori nel relativo mercato;

    - rilevanza dei risultati dei progetti per altre persone fisiche o giuridiche/assi/operatori del mercato;

    - contributo del progetto allo sviluppo e all'uso delle reti transeuropee di trasporto e dei «corridoi ferroviari per il trasporto di merci»;

    d) caratteristiche del progetto:

    - individuazione dei modi di trasporto, persone fisiche o giuridiche coinvolte e cooperazione prevista;

    - motivo del progetto (domanda dell'utenza, congestione, mercato potenziale, distanza dell'area, ecc.);

    - aspetti innovativi rispetto alla situazione attuale;

    - durata del progetto;

    - necessità del contributo e informazioni concernenti le altre fonti di finanziamento previste per la totalità del progetto in questione;

    - condizioni del mercato, compresi i servizi e le tecnologie esistenti, anche in considerazione di altri modi di trasporto;

    e) allegato finanziario contenente una descrizione dettagliata dei costi in ecu e l'importo in ecu del contributo chiesto per ciascuna voce ammissibile.

    3. La presentazione di un progetto di studio di fattibilità deve prevedere una descrizione dello stesso precisando i seguenti elementi:

    - informazione disponibile riguardante il contenuto del paragrafo 2, lettere da a) a c);

    - organizzazione dei compiti e delle fasi del progetto e calendario di realizzazione,

    - grandi linee e sommario del progetto di studio.

    4. La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 8 l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti, corredato da un riassunto dei progetti ammissibili.

    Articolo 7

    Scelta dei progetti - Concessione del contributo finanziario

    La Commissione decide la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento tenendo conto, per la scelta dei progetti, degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché, secondo i casi, delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 in base alla procedura prevista all'articolo 8.

    Essa comunica la decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri interessati.

    Articolo 8

    Comitato

    1. Con riferimento alla procedura prevista al presente articolo la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

    Articolo 9

    Disposizioni finanziarie

    1. Il contributo finanziario può essere concesso per spese relative alla realizzazione di azioni eseguite dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione delle azioni di trasporto combinato.

    2. Il contributo finanziario non è concesso per spese effettuate prima della data di ricevimento della domanda da parte della Commissione.

    3. Gli impegni e i pagamenti sono espressi e corrisposti in ecu.

    4. Di regola i pagamenti vengono effettuati mediante versamento di acconti e di un saldo finale. Il primo acconto è corrisposto al momento dell'approvazione della domanda di contributo. I versamenti successivi sono effettuati in base alle relative richieste, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto.

    5. La Commissione procede al versamento del saldo previa approvazione di una relazione del beneficiario sull'esecuzione dello studio o delle altre misure, nella quale sono specificate tutte le spese effettivamente sostenute.

    6. La Commissione informa gli Stati membri dei pagamenti effettuati e delle relazioni di attività approvate.

    Articolo 10

    Importo di riferimento finanziario

    L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle azioni previste dal presente regolamento, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, è pari a 35 milioni di ecu.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 11

    Controllo finanziario

    1. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 188 A del trattato, come pure ogni controllo effettuato ai sensi dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni di trasporto combinato finanziate, in particolare, attraverso controlli a campione.

    2. Se la realizzazione di un'azione di trasporto combinato non sembra corrispondere in tutto o in parte al progetto approvato e/o ai suoi obiettivi, la Commissione procede a indagini adeguate.

    3. In seguito all'indagine di cui al paragrafo 2, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'azione di trasporto combinato, qualora risulti confermata l'esistenza di una irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo, in particolare in caso d'introduzione di una modifica rilevante riguardante la natura o le condizioni per l'attuazione dell'azione di trasporto combinato e qualora i beneficiari non abbiano ottenuto l'approvazione preventiva della Commissione.

    Articolo 12

    Controllo e valutazione

    1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del presente regolamento. Per garantire un uso efficace del contributo comunitario, la Commissione controlla e valuta l'attuazione delle azioni di trasporto combinato nel corso dell'esecuzione e ad esecuzione avvenuta. Quando un'azione di trasporto combinato è portata a termine e prima di versare il saldo, la Commissione procede ad una valutazione della medesima tenendo conto della relazione presentata dal beneficiario del contributo, che indica l'utilizzazione dei fondi e il grado di realizzazione delle previsioni in materia di traffico.

    2. Una percentuale non superiore all'1 % dei fondi stanziati ai fini del presente regolamento è accantonata per le attività di controllo e di valutazione esterne.

    3. Le modalità di controllo e di valutazione di cui al presente articolo sono definite dai contratti basati sulle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

    Articolo 13

    Relazione

    Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate in forza del medesimo. Essa tiene in gran conto le osservazioni formulate dalle altre istituzioni e dagli altri organi sulla relazione.

    La relazione è corredata, se necessario, da opportune proposte volte ad adeguare l'orientamento delle azioni previste dal presente regolamento.

    L'applicazione del presente regolamento viene valutata secondo i criteri di valutazione della Commissione. I risultati della valutazione sono disponibili anteriormente al 1° ottobre 2001.

    Articolo 14

    Pubblicità

    I beneficiari dei contributi comunitari provvedono a dare adeguata pubblicità al contributo concesso in forza del presente regolamento, onde far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nell'attuazione delle azioni di trasporto combinato. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da assumere a tal fine.

    Articolo 15

    Durata

    La concessione dei contributi finanziari a favore del trasporto combinato di cui al presente regolamento è autorizzata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. EINEM

    (1) GU C 343 del 15. 11. 1996, pag. 4, e GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 5.

    (2) GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 18.

    (3) GU C 379 del 15. 12. 1997, pag. 47.

    (4) Parere del Parlamento europeo espresso il 12 giugno 1997 (GU C 200 del 30. 6. 1997, pag. 137), posizione comune del Consiglio adottata il 17 marzo 1998 (GU C 161 del 27. 5. 1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo emanata il 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20. 7. 1998).

    (5) GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 55.

    (6) GU C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

    (7) GU L 228 del 9. 9. 1996, pag. 1.

    (8) GU L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

    (9) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 70.

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