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Document 31998R2140

    Regolamento (CE) n. 2140/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    GU L 270 del 7.10.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2140/oj

    31998R2140

    Regolamento (CE) n. 2140/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0009 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 2140/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

    considerando che le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2523/97 (3); che, per proteggere la bevanda tradizionale «Bierbrand» o «Acquavite di birra», edulcorata o meno a seconda delle tradizioni nazionali, da una concorrenza sleale e per garantirne l'elevato livello qualitativo, è necessario riservare l'utilizzazione del suddetto termine alla bevanda spiritosa definita nel presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione delle bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1014/90 è aggiunto il seguente punto:

    «13. "Bierbrand" o "Acquavite di birra": la bevanda spiritosa

    - ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta della birra fresca con un grado alcolometrico inferiore a 86 % vol, in modo che il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra;

    - con un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol per poter essere destinata al consumo umano nella Comunità.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

    (2) GU L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.

    (3) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 46.

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