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Document 31998R2139

    Regolamento (CE) n. 2139/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 270 del 7.10.1998, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2139/oj

    31998R2139

    Regolamento (CE) n. 2139/98 della Commissione del 6 ottobre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 270 del 07/10/1998 pag. 0007 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 2139/98 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

    considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è stata riscontrata conforme a tale regolamento e comprende, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

    considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), sono state trasmesse alla Commissione varie dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento, ma soltanto una è stata considerata fondata e quindi ricevibile, che le dichiarazioni di opposizione considerate non ricevibili o non sono sufficientemente probanti quanto agli elementi su cui si fonda l'opposizione, oppure non riguardano i motivi di opposizione specificamente indicati nel paragrafo 4 dello stesso articolo;

    considerando che a norma del paragrafo 5 dell'articolo 7 dello stesso regolamento, trattandosi di una domanda di opposizione presentata da produttori francesi, la Commissione ha invitato la Francia a cercare un accordo; che tale accordo non è stato raggiunto e spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi;

    considerando che la Commissione è stata indotta a riesaminare la propria posizione su una dichiarazione di opposizione presentata dai produttori danesi, tenendo conto di elementi che non erano stati messi in evidenza al momento della trasmissione di tale opposizione alla Commissione; che di conseguenza deve considerarsi ricevibile anche tale opposizione;

    considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, aggiunto dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio (4), può essere previsto un periodo transitorio di cinque anni al massimo, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), tra l'altro per un motivo come quello applicabile nella fattispecie, ossia l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92; che il periodo transitorio può essere previsto soltanto se le imprese abbiano legalmente commercializzato i suddetti prodotti utilizzando in modo continuativo le denominazioni di cui trattasi almeno nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento; che, secondo gli Stati membri interessati, tali condizioni sono soddisfatte;

    considerando che tenendo conto delle argomentazioni fornite dalle parti interessate appare indicato concedere un periodo transitorio di tre anni; che possono beneficiare di tale periodo transitorio le società «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» in quanto tali società possiedono i requisiti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

    considerando che, di conseguenza, la denominazione di cui trattasi merita di essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere quindi protetta a livello comunitario quale indicazione geografica;

    considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/98 (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione di origine protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Le società «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» possono continuare a commercializzare il prosciutto «Jambon de Bayonne» sotto tale denominazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedendo ad indicare chiaramente nell'etichetta la vera origine del prodotto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

    (3) GU C 22 del 22. 1. 1997, pag. 3.

    (4) GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

    (5) GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

    (6) GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 24.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    Prodotti a base di carne:

    FRANCIA

    - Jambon de Bayonne (IGP)

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