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Document 31998R2088

    Regolamento (CE) n. 2088/98 della Commissione del 30 settembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 266 del 1.10.1998, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2088/oj

    31998R2088

    Regolamento (CE) n. 2088/98 della Commissione del 30 settembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0024 - 0025


    REGOLAMENTO (CE) N. 2088/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

    considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione di origine;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e che, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

    considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92; che tale dichiarazione è stata considerata ricevibile;

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo sulla registrazione della denominazione «Cornish Clotted Cream»; che tale accordo è stato raggiunto; che esso è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non comporta alcuna modifica delle informazioni inizialmente trasmesse in virtù dell'articolo 5 del citato regolamento; che si è constatato che il termine «Cornouaille» nei marchi francesi registrati non viene utilizzato per una crema né lo sará in futuro;

    considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» e beneficiare pertanto della protezione sul piano comunitario quale denominazione di origine protetta;

    considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1576/98 (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

    (3) GU C 140 del 7. 5. 1997, pag. 4.

    (4) GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

    (5) GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 15.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattieri diversi dal burro)

    REGNO UNITO

    - Cornish Clotted Cream (DOP)

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