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Document 31998R1554

    Regolamento (CE) n. 1554/98 della Commissione del 17 luglio 1998 recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 202 del 18.7.1998, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1554/oj

    31998R1554

    Regolamento (CE) n. 1554/98 della Commissione del 17 luglio 1998 recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 202 del 18/07/1998 pag. 0033 - 0033


    REGOLAMENTO (CE) N. 1554/98 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

    visto il regolamento (CE) n. 1393/97 della Commissione, del 18 luglio 1997, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 6,

    considerando che con il regolamento (CE) n. 2021/97 (4) la Commissione ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Cina;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio, del 28 maggio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (5), ha aumentato il livello dei contingenti quantitativi applicabili agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana del codice SA/NC 6911 10 e agli oggetti per il servizio da tavola o da cucina di ceramica esclusa la porcellana del codice SA/NC 6912 00;

    considerando che l'aumento fissato nel regolamento (CE) n. 1138/98 ammonta al 5 % ed è applicabile dal 1° gennaio 1998;

    considerando che è opportuno prevedere un dispositivo amministrativo semplice che consenta agli importatori comunitari di ottenere una modifica della loro licenza d'importazione, al fine di tener conto dell'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1138/98;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato di gestione dei contingenti istituito all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 520/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni importatore in possesso di una licenza rilasciata per il 1998 a norma del regolamento (CE) n. 2021/97 per i prodotti dei codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 è autorizzato a importare un quantitativo supplementare pari al 5 % del contingente indicato nella sua licenza d'importazione.

    Articolo 2

    Ai fini dell'articolo 1, l'importatore presenta la licenza d'importazione all'autorità competente che l'ha rilasciata. Questa indica sulla licenza che è stato assegnato all'importatore un contingente supplementare del 5 %. Tale indicazione, effettuata gratuitamente, è autenticata dall'autorità competente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

    (2) GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

    (3) GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 24.

    (4) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 42.

    (5) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 1.

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