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Document 31998R1436
Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 authorising certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 191 del 7.7.1998, p. 15–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione del 3 luglio 1998 che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0015 - 0034
REGOLAMENTO (CE) N. 1436/98 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE (2), in particolare l'articolo 5, considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (4), possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenendo conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali; considerando che dall'esame dei fascicoli, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, emerge che possono essere provvisoriamente autorizzate alcune sostanze appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi; considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha dato parere favorevole per quanto riguarda l'innocuità di queste sostanze; considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le sostanze appartenenti al gruppo degli enzimi, elencate nell'allegato I del presente regolamento, possono essere autorizzate quali additivi nell'alimentazione degli animali, alle condizioni ivi specificate. Articolo 2 Le sostanze appartenenti al gruppo di microrganismi, elencate nell'allegato II del presente regolamento, possono essere autorizzate quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni ivi specificate. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 334 del 31. 12. 1993, pag. 17. (2) GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 21. (3) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (4) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>