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Document 31998R1209
Commission Regulation (EC) No 1209/98 of 10 June 1998 on the sale, at prices fixed in advance, of beef held by the United Kingdom to the armed forces
Regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione del 10 giugno 1998 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito
Regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione del 10 giugno 1998 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito
GU L 166 del 11.6.1998, p. 39–42
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/1999
Regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione del 10 giugno 1998 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0039 - 0042
REGOLAMENTO (CE) N. 1209/98 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1998 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte; considerando che nel Regno Unito le carni bovine all'intervento sono soggette a talune limitazioni di movimento come previsto dalla decisione 98/256/CE del Consiglio (3); che occorre pertanto ritrovare in detto Stato membro opportune possibilità di smercio; che le forze armate e il relativo personale associato costituiscono una di tali possibilità di smercio; considerando che la vendita alle forze armate deve essere assoggettata alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), in particolare i titoli I e III, e (CEE) n. 3002/92 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (7), in particolare il titolo II, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati; considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che l'organismo d'intervento venda innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo; considerando che occorre stabilire disposizioni atte a contemplare il caso in cui i prodotti vengano acquistati da un mandatario agente in nome dei beneficiari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fatte salve le disposizioni della decisione 98/256/CE del Consiglio, l'organismo d'intervento del Regno Unito è autorizzato a vendere alle forze armate del Regno Unito scorte di carni bovine disossate da esso detenute, ad uso delle forze armate del Regno Unito e del personale associato. 2. Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita. 3. Ai fini del presente regolamento, per «personale associato» si intendono le persone occupate dalle forze armate del Regno Unito in qualità di personale civile e le persone in visita ad installazioni militari. 4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare dei titoli I e III, e a quelle del presente regolamento. 5. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, l'organismo d'intervento interessato vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. 6. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti. Articolo 2 1. L'acquirente di cui all'articolo 1 può delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra. 2. Gli acquirenti e i mandatari di cui al paragrafo precedente tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la consegna dei prodotti ad un'installazione militare, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e consegnati. Articolo 3 1. I cartoni di carne bovina venduta a norma del presente regolamento devono recare la seguente dicitura a lettere chiare e indelebili: «Intervention beef sold to the armed forces». 2. Su richiesta dell'acquirente, la competente autorità può autorizzare la prima fase di trasformazione e di reimballaggio delle carni bovine in una installazione non militare purché le relative operazioni siano effettuate sotto adeguato controllo. In tale caso, sui cartoni di reimballaggio deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 1. Articolo 4 1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 ECU/100 kg. 2. Oltre alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2173/79, la consegna di carni bovine ad una installazione militare costituisce anche un'esigenza principale. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13. (3) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 32. (4) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (5) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39. (6) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (7) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser UNITED KINGDOM Intervention Board Executive Agency Kings House 33 Kings Road Reading RG1 3BU Berkshire Tel. (01189) 58 36 26 Fax (01189) 56 67 50