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Document 31998R1165

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali

GU L 162 del 5.6.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogato da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

31998R1165

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 05/06/1998 pag. 0001 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1165/98 DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (4),

(1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (5), e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile (6), miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;

(2) considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondate su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori delle Comunità;

(3) considerando che la futura Banca centrale europea deve poter rapidamente disporre di statistiche congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;

(4) considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Comunità sulla convergenza economica;

(5) considerando che, nel quadro della politica economica dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione;

(6) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

(7) considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea (7), richiede la messa a punto di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;

(8) considerando che il Consiglio, con la sua decisione 92/326/CEE, che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (8), ha adottato un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, la distribuzione;

(9) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;

(10) considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'elaborazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;

(11) considerando che la destagionalizzazione ed il calcolo di serie di ciclo-trend per i dati nazionali possono essere meglio effettuate dalle autorità statistiche nazionali; che la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati destagionalizzati e serie di ciclo-trend aumenterà la coerenza fra i dati divulgati a livello nazionale e quelli divulgati a livello internazionale;

(12) considerando che le unità di attività economica (UAE) corrispondono ad una o più divisioni operative dell'impresa; che, perché una UAE sia osservabile, il sistema di informazione dell'impresa deve essere in grado di indicare o calcolare per ogni UAE almeno il valore di produzione, il consumo intermedio, i costi del personale, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi; che la UAE che rientrano in un particolare capitolo della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità (NACE Rev. 1) possono produrre prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a titolo di attività secondarie connesse che non possono essere separatamente individuate dai documenti contabili disponibili; che l'impresa e l'UAE sono identiche qualora si riveli impossibile per un'impresa indicare o calcolare informazioni su tutte le variabili elencate nel presente considerando per una o più divisioni operative;

(13) considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; considerando che le statistiche congiunturali devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese (9);

(14) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (10), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento e in particolare per le disposizioni concernenti l'accesso alle fonti di dati amministrativi e il segreto statistico;

(15) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

(16) considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; considerando che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (11), e al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) (12);

(17) considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione delle variabili, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE (Euratom) del Consiglio (13), la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;

(18) considerando che è stato consultato il Comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

2. Le statistiche comprendono i dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale dell'offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1), adottata con il regolamento (CE) n. 3037/90.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 che sono classificate tra le attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

Allegati

1. I requisiti specifici per le variabili sono precisati negli allegati.

2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:

a) le attività specifiche per cui devono essere elaborate le statistiche;

b) i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;

c) l'elenco delle variabili;

d) la forma delle variabili;

e) il periodo di riferimento delle variabili;

f) il livello di dettaglio delle variabili;

g) i termini per la trasmissione dei dati;

h) l'elenco degli studi pilota facoltativi;

i) il primo periodo di riferimento;

j) la durata del periodo transitorio che può essere concesso.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate negli allegati.

2. Gli Stati membri possono acquisire i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:

a) indagini obbligatorie: le unità giuridiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 a cui appartengono o di cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri sono tenute a fornire tempestivamente informazioni precise e complete;

b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi;

c) procedure appropriate di stima statistica.

3. Gli Stati membri e la Commissione, nei limiti delle rispettive competenze, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

Articolo 5

Periodicità

Tutte le variabili sono prodotte più di una volta all'anno. La frequenza per ciascuna variabile è precisata negli allegati.

Articolo 6

Livello di dettaglio

Le variabili devono essere prodotte secondo le classificazioni correnti al livello di dettaglio specificato negli allegati.

Articolo 7

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri trattano i dati completati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in modo da elaborare variabili comparabili secondo le regole indicate negli allegati. Essi tengono conto inoltre dell'orientamento fornito dal manuale metodologico di consultazione di cui all'articolo 12.

Articolo 8

Trasmissione

Gli Stati membri comunicano ad Eurostat, per via elettronica o con altri mezzi appropriati, le variabili di cui all'articolo 7, compresi i dati riservati, entro i termini fissati negli allegati. In ogni caso, le variabili sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro il giorno in cui sono divulgate dall'autorità nazionale.

Articolo 9

Trattamento dei dati riservati

Il trattamento dei dati riservati e la trasmissione di tali dati prevista all'articolo 8 si effettuano conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di segreto statistico.

Articolo 10

Qualità

1. Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchiano l'universo delle unità. A tal fine, i dati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.

2. La qualità delle variabili è misurata da ciascuno Stato membro sulla base di criteri comuni.

3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronti con altri dati statistici. È inoltre verificata la loro coerenza interna.

4. La valutazione della qualità deve essere effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente quelle di minori dimensioni. Ai fini di tale valutazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le necessarie informazioni.

Articolo 11

Cambiamento delle ponderazioni e dell'anno base

1. Gli Stati membri adeguano ove necessario i sistemi di ponderazione degli indici composti almeno ogni cinque anni. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno base.

2. Ogni cinque anni, gli Stati membri ricalcolano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con uno 0 o un 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base.

Articolo 12

Manuale metodologico

1. Previa consultazione del comitato del programma statistico, la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.

2. Tale manuale è riveduto periodicamente.

Articolo 13

Periodo transitorio e deroghe

1. Possono essere concessi dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

Articolo 14

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, ogni pertinente informazione in relazione all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro opportunità, sulla loro qualità e sull'onere che esse comportano per le imprese.

Articolo 15

Coordinamento in seno agli Stati membri

In ciascuno Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

1) la trasmissione delle variabili (articolo 8),

2) la misura della qualità (articolo 10),

3) la trasmissione delle pertinenti informazioni (articolo 14, paragrafo 1).

Articolo 16

Studi pilota

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 18, una serie di studi pilota facoltativi, specificati negli allegati, che dovranno essere attuati dagli Stati membri.

2. Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.

3. La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

Articolo 17

Applicazione

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le norme di attuazione del regolamento includono in particolare:

a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);

b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);

c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);

d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);

e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

f) i termini di trasmissione (articolo 8);

g) i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);

h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13);

i) l'istituzione di studi pilota (articolo 16).

Articolo 18

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, qui di seguito designato come «il comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

Disposizioni abrogative

Le direttive 72/211/CEE e 78/166/CEE sono abrogate.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 1.

(2) Parere espresso il 20 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998).

(3) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 125.

(4) Parere espresso l'11 settembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28.

(6) GU L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17.

(7) GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

(8) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

(9) GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

(10) GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

(11) GU L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

(12) GU L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1).

(13) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO A

INDUSTRIA

a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezione da C a E della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 3, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unita di attività economica.

2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere utilizzata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.

3) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Solo se non sono disponibili i prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312), tale variabile può essere approssimata mediante l'indice relativo al valore unitario (n. 313).

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (nn. 130, 131, 132) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un'inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Detto periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

5) Per «interno» si intende l'area territoriale dello Stato membro in questione.

6) I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 41 e per il gruppo 40.3 della NACE Rev. 1.

7) I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 1, sezione E.

8) I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. L'elenco delle divisioni della NACE può essere modificato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18.

9) I dati sui prezzi alla produzione o sull'indice relativo al valore unitario (nn. 310, 311, 312 o 313) non sono richiesti per i seguenti gruppi della NACE Rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. L'elenco dei gruppi può essere modificato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) Forma

1) Tutte le variabili eccetto la produzione (n. 110) sono trasmesse senza correzione.

2) La variabile «produzione» (n. 110) è trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.

3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 313, sono trasmesse in forma di indici. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodo di riferimento

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Livello di dettaglio

1) Tutte le variabili sono trasmesse al livello a 2 cifre della NACE Rev.1.

2) Inoltre, per la sezione D della NACE Rev.1, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311, 312 o 313) sono trasmessi ai livelli a 3 e a 4 cifre della NACE Rev.1. Gli indici trasmessi ai livelli a 3 e a 4 cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascuno Stato membro della sezione D della NACE Rev.1 in un dato anno base. Dette variabili non devono necessariamente essere trasmesse a tali livelli dettagliati dagli Stati membri per cui il valore aggiunto totale della sezione D della NACE Rev.1 in un dato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.

3) Le variabili trasmesse ai livelli a 3 e a 4 cifre della NACE Rev.1 sono utilizzate per produrre indicatori aggregati a tali livelli per l'intera Comunità e per il gruppo di Stati membri che partecipa alla moneta unica. Tali indicatori possono anche essere distribuiti ai livelli a 3 e a 4 cifre ai singoli Stati membri e agli altri gruppi di Stati membri, ove gli Stati membri interessati abbiano indicato che i dati sono di qualità sufficiente.

4) Inoltre, tutte le variabili sono trasmesse per raggruppamenti principali di industrie, la cui definizione (con riferimento alle attività della NACE Rev.1) viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

g) Termini per la trasmissione dei dati

1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per gli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione F della NACE Rev.1, per un dato anno base, rappresenta meno del 3 % del totale comunitario.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) valutazione della possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;

2) raccolta dei prezzi alla produzione sul mercato non interno;

3) ripartizione delle variabili del mercato non interno in «Unione monetaria» «intra-CE» ed «extra-CE»;

4) raccolta di dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese;

5) produzione mensile di dati sull'occupazione;

6) raccolta di dati sulle scorte;

7) produzione di dati per attività diverse da quelle indicate ai punti da 6 a 9 della sezione C;

8) raccolta di dati congiunturali sugli investimenti;

9) raccolta di dati sul portafoglio ordinativi.

i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), il numero di persone occupate e le ore di lavoro (nn. 210 e 220), nonché per i prezzi alla produzione sul mercato interno (n. 311), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per tutte le variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO B

COSTRUZIONE

a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

1) Salvo indicazione contraria del paragrafo 2 o 3 o decisione diversa adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 4, l'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'unità d'attività economica.

2) Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, può essere usata come unità di osservazione l'unità locale o l'impresa.

3) Se del caso, le statistiche possono essere derivate da dati elaborati in base alla classificazione delle costruzioni (CC).

4) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sui nuovi ordinativi (n. 130) possono essere approssimati mediante un indicatore anticipatore alternativo che può essere calcolato sulla base dei dati risultanti da un'inchiesta congiunturale di opinione. Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo può essere esteso secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4) I dati sulle variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135, 136) possono essere approssimati mediante i dati sulle licenze di costruzione. Ulteriori approssimazioni di queste e altre variabili possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

5) Solo se non sono disponibili le variabili dei costi della costruzione (nn. 320, 321, 322), può essere considerata per approssimazione la variabile dei prezzi alla produzione (n. 310).

d) Forma

1) Tutte le variabili eccetto la produzione (n. 110) sono trasmesse senza correzione.

2) La variabile relativa alla produzione (n. 110) è trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.

3) Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Le variabili nn. 110, 115, 116, 320, 321 e 322 sono trasmesse in forma di indici. Le variabili nn. 411 e 412 sono trasmesse in cifre assolute. Le altre variabili, sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodi di riferimento

A tutte le variabili contemplate nel presente allegato si applica un periodo di riferimento di almeno un trimestre.

f) Livello di dettaglio

1) Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.

2) Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135 e 136) sono richieste solo per i gruppi 45.1 e 45.2 della NACE Rev. 1.

3) Le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321 e 322) sono obbligatorie solo per gli edifici residenziali nuovi, esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività.

4) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 411) concerne unicamente gli edifici residenziali nuovi (esclusi gli edifici residenziali destinati a collettività) e deve essere ripartita per:

i) edifici residenziali con un'abitazione;

ii) edifici residenziali con due o più abitazioni.

5) La variabile relativa alle licenze di costruzione (n. 412) concerne unicamente gli edifici e deve essere ripartita per:

i) edifici residenziali con un'abitazione;

ii) edifici residenziali con due o più abitazioni;

iii) edifici residenziali destinati a collettività;

iv) edifici per uffici;

v) altri edifici.

g) Termini per la trasmissione dei dati

1) Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per gli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione F della NACE Rev. 1, per un dato anno base, rappresenta meno del 3 % del totale comunitario.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) fornire dati sui prezzi alla produzione;

2) ripartire la produzione (n. 110) in nuove costruzioni e lavori di riparazione e di manutenzione;

3) fornire dati mensili;

4) suddividere le variabili nn. 210, 220 e 230 in edilizia e opere civili;

5) fornire dati sui costi (nn. 320, 321 e 322) per costruzioni diverse dagli edifici residenziali e per i lavori di riparazione e manutenzione;

6) ripartire i dati relativi alla costruzione di edifici (n. 115) in edifici residenziali ed edifici non residenziali;

7) fornire dati congiunturali sugli investimenti;

8) fornire dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

1) Per le variabili relative alla produzione (n. 110), al numero di persone occupate e alle ore di lavoro (nn. 210 e 220), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per tutte le altre variabili può essere concesso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO C

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONI

a) Campo d'applicazione

Questo allegato si applica alle attività elencate nella divisione 52 della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo allegato è l'impresa.

2) L'uso di altre unità di osservazione può essere deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

1) Le statistiche di questo allegato comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) I dati relativi al volume delle vendite (n. 123) possono essere prodotti in luogo dei dati relativi al deflatore delle vendite (n. 330).

3) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) Forma

1) Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione.

2) La variabile relativa al fatturato (n. 120) e la variabile relativa al volume delle vendite (n. 123) devono parimenti essere trasmesse con correzione dei giorni lavorativi.

3) Inoltre gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, Eurostat può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Tutte le variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodo di riferimento

Si applicano i seguenti periodi di riferimento:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Livello di dettaglio

1) La variabile relativa al fatturato (n. 120) e quelle relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) sono trasmesse secondo i livelli di dettaglio definiti nei paragrafi 2, 3 e 4. La variabile relativa alle persone occupate (n. 210) è trasmessa secondo i livelli di dettaglio definiti nei paragrafi 3) e 4).

2) Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:

classe 52.11;

classe 52.12;

gruppo 52.2;

gruppo 52.3;

somma delle classi 52.41, 52.42 et 52.43;

somma delle classi 52.44, 52.45 et 52.46;

somma delle classi 52.47 e 52.48;

classe 52.61.

3) Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 1:

somma della classe 52.11 e del gruppo 52.2;

somma della classe 52.12 e del gruppo 52.3 a 52.6;

somma dei gruppi 52.1 a 52.6.

4) Divisione 52

Gli Stati membri il cui valore aggiunto per il gruppo 52.7 rappresenta meno del 5 % del rispettivo valore aggiunto per la divisione 52 in un determinaro anno base possono approssimare la divisione 52 mediante la somma dei gruppi da 52.1 a 52.6.

g) Termini per la trasmissione dei dati

1) Le variabili devono esser trasmesse entro 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) sono trasmesse entro 2 mesi ai livelli di dettaglio specificati nei paragrafi 3 e 4 della sezione f).

2) Il termine può essere prorogato al massimo di un mese per gli Stati membri il cui valore aggiunto per la divisione 52 in un determinato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) fornire una ripartizione delle attività più dettagliata;

2) valutare le possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;

3) raccogliere dati sul numero di dipendenti;

4) raccogliere dati sulle retribuzioni;

5) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;

6) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo anno di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

1) Per la variabile relativa alle persone occupate (n. 210), può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a tre anni, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tale periodo transitorio può essere protratto di ulteriori 2 anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

2) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) ai livelli di dettaglio specificati nel paragrafo 3 della sezione f può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a due anni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

3) Per la variabile relativa al fatturato (n. 120) al livello di dettaglio specificato nei paragrafi 2 e 4 della sezione f e per le variabili relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

ALLEGATO D

ALTRI SERVIZI

a) Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 50 e 51 e nelle sezioni H, I, J, K, M, N ed O della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

1) L'unità d'osservazione per tutte le variabili del presente allegato è l'impresa.

2) L'uso di altre unità d'osservazione può essere deciso conformemente alla procedura dell'articolo 18.

c) Elenco delle variabili

1) Le statistiche del presente allegato comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento, i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il periodo è esteso fino a un massimo di 5 anni, salvo decisione contraria, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) Forma

1) Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione.

2) La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve parimenti essere trasmessa con correzione dei giorni lavorativi.

3) Inoltre gli Stati membri possono trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma ciclo-trend. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

4) Tutte le variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.

e) Periodo di riferimento

A tutte le variabili del presente allegato si applica un periodo di riferimento trimestrale.

f) Livello di dettaglio

1) La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 1:

somma di 50.1, 50.3, 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64, (ciascuno al livello a 3 cifre);

50, 60, 61, 62, 63, 72, (ciascuno al livello a 2 cifre);

somma di 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;

somma di 74.2, 74.3;

da 74.4 a 74.8 (ciascuno al livello a 3 cifre).

2) La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa al livello a 2 cifre della NACE Rev. 1 per le divisioni 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 e 74.

3) Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE Rev. 1, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa al livello a 2 cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.

4) Per la sezione I della NACE Rev. 1, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un determinato anno base rappresenta meno del 5 % del totale della Comunità europea.

g) Termini per la trasmissione dei dati

Le variabili devono essere trasmesse entro 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.

h) Studi pilota

Le priorità per gli studi pilota sono le seguenti:

1) raccogliere dati sulle retribuzioni;

2) raccogliere dati sui deflatori;

3) valutare la possibilità e l'opportunità di raccogliere dati su:

i) agenzie di viaggi (NACE Rev. 1 gruppo 63.3);

ii) attività immobiliari (NACE Rev. 1, divisione 70),

iii) attività di noleggio (NACE Rev. 1, divisione 71),

iv) ricerca e sviluppo (NACE Rev. 1, divisione 73);

v) attività di gestione di società di controllo finanziario (NACE Rev. 1, classe 74.15);

vi) NACE Rev. 1, sezione J, M, N e O;

4) fornire una ripartizione più dettagliata;

5) valutare le possibilità di anticipare la trasmissione dei dati;

6) raccogliere dati sul numero di dipendenti;

7) utilizzare l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;

8) raccogliere dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse è il primo trimestre 1998.

j) Periodo transitorio

Per tutte le variabili può essere concesso un periodo transitorio di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

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