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Document 31998R0179

    Regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione del 23 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

    GU L 19 del 24.1.1998, p. 35–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2006; abrog. impl. da 32006R0336

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/179/oj

    31998R0179

    Regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione del 23 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 24/01/1998 pag. 0035 - 0046


    REGOLAMENTO (CE) N. 179/98 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetti «roro») (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che detto regolamento impone agli Stati membri e alle società di navigazione di osservare il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, per quanto riguarda l'esercizio dei traghetti roro che prestano servizio da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

    considerando che, al fine di facilitare l'attuazione uniforme del Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (Codice ISM), l'assemblea dell'IMO, con la risoluzione A.788 (19), in data 23 novembre 1995, ha adottato alcuni orientamenti per l'attuazione di detto codice da parte delle amministrazioni con la risoluzione A.788 (19);

    considerando che, per tener conto dell'evoluzione a livello internazionale, è necessario introdurre alcune disposizioni dettagliate sul rilascio di certificati e documenti provvisori, i modelli dei documenti e certificati ISM, nonché alcune norme concernenti i sistemi di certificazione ISM;

    considerando che la validità di taluni documenti e certificati emessi anteriormente non deve essere pregiudicata;

    considerando che il regolamento (CE) n. 3051/95 deve essere modificato di conseguenza;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato menzionato all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE (2) del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

    «d) "organismo riconosciuto": un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, come modificata dalla direttiva 97/58/CE (*) della Commissione.

    (*) GU L 274 del 7. 10. 1997, pag. 8.»

    2) L'allegato è modificato come risulta dall'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

    I documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni o da organismi riconosciuti anteriormente al 1° luglio 1998 restano validi fino alla scadenza della loro validità.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1998.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14.

    (2) GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

    (3) GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40.

    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

    a) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

    «PARTE A

    CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE NAVI E DELLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

    (CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA [ISM]»

    b) È aggiunta la parte B seguente:

    «PARTE B (1)DISPOSIZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL CODICE INTERNAZIONALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (ISM)

    1. EMISSIONE E VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ E DEI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

    1.1. Definizioni:

    a) per "sistema di gestione della sicurezza (SMS)" si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società;

    b) per "controllo della gestione della sicurezza" si intende un'analisi sistematica condotta da terzi indipendenti, volta ad accertare se le attività inerenti al SMS e i relativi risultati sono conformi alle modalità e procedure previste e se tali modalità e procedure sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire i loro obiettivi;

    c) per "osservazione" si intende la dichiarazione di un fatto presentata nell'ambito di un controllo della gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva;

    d) per "prova oggettiva" si intende un'informazione su una quantità o qualità oppure la registrazione o la dichiarazione di un fatto concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del SMS, basata sull'osservazione, sulla misurazione o su una prova che può essere verificata;

    e) per "non conformità" si intende una situazione riscontrata di inosservanza di prescrizioni specifiche, dimostrata da una prova oggettiva;

    f) per "non conformità grave" si intende una difformità individuata, che comporti un grave rischio per la sicurezza del personale o della nave, oppure che rappresenti una minaccia per l'ambiente, alla quale occorra porre immediato rimedio; si considera non conformità grave anche la mancata attuazione sistematica ed effettiva delle prescrizioni del codice ISM;

    g) per "documento provvisorio di conformità" si intende il documento rilasciato alla società a norma del paragrafo 1.2;

    h) per "certificato provvisorio di gestione della sicurezza" si intende il certificato rilasciato ai traghetti roro a norma del paragrafo 1.3.

    1.2. Documento provvisorio di conformità

    1.2.1. Le amministrazioni possono rilasciare un documento provvisorio di conformità a una società solo quando:

    1. la società è di nuova costituzione, oppure

    2. la società assuma per la prima volta l'esercizio di un traghetto roro non contemplato da un documento di conformità già in suo processo.

    (1) Le disposizioni della parte B sono da considerarsi parte integrante delle corrispondenti parti del codice ISM menzionate nella parte A.

    1.2.2. Prima di rilasciare il documento provvisorio di conformità l'amministrazione verifica che la società abbia adottato un SMS conforme agli obiettivi indicati al paragrafo 1.2.3 del codice ISM e abbia pianificato l'attuazione di un SMS che soddisfi i requisiti del codice ISM entro il periodo di validità del documento di conformità provvisorio.

    1.2.3. La validità del documento provvisorio di conformità non può essere superiore a 12 mesi.

    1.3. Certificato provvisorio di gestione della sicurezza

    1.3.1. Le amministrazioni possono rilasciare un certificato provvisorio di gestione della sicurezza a un traghetto roro solo quando:

    1. il traghetto roro è messo in servizio per la prima volta dopo la sua costruzione o dopo l'esecuzione di modifiche che ne abbiano cambiato il tipo;

    2. l'esercizio del traghetto roro è stata ceduto a una società che non ha mai precedentemente assunto l'esercizio di traghetti roro di quel tipo specifico;

    3. il traghetto roro proviene da bandiera estera.

    1.3.2. Prima di rilasciare il certificato provvisorio di gestione della sicurezza l'amministrazione verifica che:

    1. la società che assume l'esercizio del traghetto roro sia in possesso di un documento di conformità o di un documento provvisorio di conformità relativo al traghetto roro considerato;

    2. il SMS predisposto dalla società per il traghetto roro includa gli elementi fondamentali del codice ISM e sia stato valutato in sede di controllo ai fini del rilascio del documento di conformità o sia stato comprovato ai fini del rilascio del documento provvisorio di conformità;

    3. il comandante e gli altri ufficiali responsabili conoscano il SMS e le relative modalità di attuazione previste;

    4. le istruzioni, che sono state designate essenziali e che devono essere fornite prima della partenza, siano state impartite;

    5. sia previsto un controllo del traghetto roro da parte della società entro i tre mesi successivi;

    6. le informazioni relative al SMS siano fornite in una lingua di lavoro conosciuta dal personale del traghetto roro.

    1.3.3. La validità del certificato provvisorio di gestione della sicurezza non può essere superiore a sei mesi. Se la società ha ottenuto un documento provvisorio di conformità ma non ha ancora ottenuto un documento di conformità valido per il traghetto roro, la sua validità può essere prorogata per non più di sei mesi a decorrere dalla prima scadenza del certificato.

    1.4. Accettazione e riconoscimento dei documenti provvisori di conformità e dei certificati provvisori di gestione della sicurezza

    1.4.1. I documenti provvisori di conformità e i certificati provvisori di gestione della sicurezza conformi alle norme del presente regolamento e rilasciati dall'amministrazione di uno Stato membro, o da un organismo riconosciuto che operi per conto dell'amministrazione, sono accettati dagli altri Stati membri.

    1.4.2. I documenti provvisori di conformità o i certificati provvisori di gestione della sicurezza emessi dall'amministrazione di un paese terzo, o da chi per essa, sono riconosciuti dagli Stati membri, purché essi risultino conformi alle norme del presente regolamento.

    1.5. Revoca dei documenti provvisori di conformità e dei certificati provvisori di gestione della sicurezza

    1.5.1. L'amministrazione emittente revoca il documento di conformità qualora sia comprovata una non conformità grave rispetto al codice ISM. Sono parimenti invalidati e revocati i certificati di gestione della sicurezza correlati al documento di conformità.

    1.5.2. L'amministrazione emittente revoca il certificato provvisorio di gestione della sicurezza qualora sia constatata una non conformità grave rispetto al codice ISM.

    2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

    2.1. La procedura di certificazione ai fini del rilascio di un documento di conformità a una società o di un certificato di gestione della sicurezza ad un traghetto roro deve essere conforme alle seguenti disposizioni.

    2.2. Di norma la procedura di certificazione comprende le seguenti fasi:

    1. verifica iniziale;

    2. verifica periodica o intermedia;

    3. verifica ai fini del rinnovo.

    Tali verifiche sono condotte su richiesta della società all'amministrazione o all'organismo riconosciuto che opera per conto dell'amministrazione.

    2.3. Le verifiche includono il controllo della gestione della sicurezza.

    2.4. Per l'esecuzione del controllo è designato un responsabile del controllo o, se del caso, un gruppo addetto al controllo.

    2.5. Il responsabile del controllo designato elabora un piano di controllo di concerto con la società.

    2.6. Una relazione sul controllo deve essere compilata sotto la direzione del responsabile del controllo, che deve garantirne la precisione e la completezza.

    2.7. La relazione sul controllo deve contenere il piano di controllo, i nominativi dei membri del gruppo di controllo, le date, la denominazione della società, la registrazione di ogni osservazione o constatazione di non conformità e osservazioni sull'idoneità del sistema di gestione della sicurezza a conseguire gli obiettivi stabiliti.

    3. NORME IN MATERIA DI GESTIONE

    3.1. I responsabili del controllo o i membri del gruppo addetto al controllo incaricati di gestire la verifica della conformità al codice ISM devono avere conoscenze in materia di:

    1. osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili ai traghetti roro gestiti dalla società, ivi compresa la certificazione della gente di mare;

    2. attività connesse all'approvazione, all'ispezione e al rilascio di certificati marittimi;

    3. prescrizioni di cui occorre tener conto nel quadro del sistema di gestione della sicurezza in virtù del codice ISM;

    4. esperienza pratica di operazioni navali.

    3.2. Nell'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM si deve garantire che il personale che fornisce servizi di consulenza e il personale addetto alla procedura di certificazione siano tra loro indipendenti.

    4. NORME IN MATERIA DI CONOSCENZE

    4.1. Conoscenze di base per l'esecuzione delle verifiche

    4.1.1. Il personale che partecipa alle verifiche della conformità alle prescrizioni del codice ISM deve soddisfare i criteri minimi per gli ispettori previsti all'allegato VII, paragrafo 2, della direttiva 95/21/CE del Consiglio (1).

    4.1.2. Il suddetto personale deve aver ricevuto una formazione idonea ad assicurare conoscenze e capacità adeguate all'esecuzione della verifica della conformità alle prescrizioni del codice ISM, in particolare nelle seguenti materie:

    1. conoscenza e comprensione del codice ISM;

    2. leggi e regolamenti obbligatori;

    3. prescrizioni di cui una società deve tener conto a norma del codice ISM;

    4. tecniche di valutazione utilizzabili nel contesto di esami, colloqui, analisi e relazioni;

    5. aspetti tecnici e operativi della gestione della sicurezza;

    6. conoscenze di base nel campo della navigazione e delle operazioni di bordo;

    7. partecipazione ad almeno un controllo di un sistema di gestione di tipo marittimo.

    (1) GU L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

    4.2. Conoscenze necessarie per la verifica iniziale e per la verifica ai fini del rinnovo

    4.2.1. Per poter valutare pienamente se una società o un traghetto roro è conforme alle prescrizioni del codice ISM, oltre alle conoscenze sopra menzionate, il personale incaricato di eseguire una verifica iniziale o una verifica ai fini del rinnovo di un documento di conformità o di un certificato di gestione della sicurezza deve avere conoscenze che gli consentano di:

    1. stabilire se gli elementi del sistema di gestione della sicurezza sono conformi o meno alle prescrizioni del codice ISM;

    2. stabilire l'idoneità del SMS della società o del traghetto roro a garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla base delle risultanze dei registri obbligatori e dei registri delle visite di classificazione;

    3. valutare l'idoneità del SMS a garantire l'osservanza di altre leggi e regolamenti che non formano oggetto di ispezioni o visite di classificazione obbligatorie per legge e a consentire la verifica del rispetto di tali norme e regolamenti;

    4. valutare se le pratiche di sicurezza raccomandate dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni del settore marittimo sono state prese in considerazione.

    4.2.2. Tali conoscenze possono essere in possesso di un gruppo che le assomma nell'insieme dei suoi membri.

    5. MODELLI DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ E DEI CERTIFICATI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA MARITTIMA

    I documenti di conformità, i certificati di gestione della sicurezza, i documenti provvisori di conformità e i certificati provvisori di gestione della sicurezza sono redatti secondo i modelli sotto indicati.

    Quando i modelli sono utilizzati per società e traghetti roro che operano esclusivamente nell'ambito di uno Stato membro, il riferimento alla convenzione SOLAS può essere soppresso.

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    DOCUMENTO DI CONFORMITÀ

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    VISTO DI VERIFICA ANNUALE

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    CERTIFICATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

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    VISTO DI VERIFICA PERIODICA E DI VERIFICA SUPPLEMENTARE (se necessaria)

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    CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONFORMITÀ

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    CERTIFICATO PROVVISORIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

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