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Document 31998R0134
Commission Regulation (EC) No 134/98 of 20 January 1998 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 15 del 21.1.1998, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 134/98 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/97 (4); considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (3) GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1. (4) GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 33. ALLEGATO PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni e frattaglie fresche GERMANIA - Diepholzer Moorschnucke (DOP) - Lüneburger Heidschnucke (DOP) ITALIA - Vitellone bianco dell'Appennino centrale (IGP) Prodotti a base di carne ITALIA - Soppressata di Calabria (DOP) - Capocollo di Calabria (DOP) - Salsiccia di Calabria (DOP) - Pancetta di Calabria (DOP) Formaggi REGNO UNITO - Teviotdale Cheese (IGP) Grassi Olio di oliva GRECIA - Óçôåßá Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò (Sitia-Lasithi-Crète) (DOP) (1) - Áðïêïñþíáò ×áíßùí ÊñÞôçò (Apokoronas-Chania-Crète) (DOP) (2) Ortofrutticoli e cereali ITALIA - Pera mantovana (IGP) - Pera dell'Emilia Romagna (IGP) - Pesca e Nettarina di Romagna (IGP) Olive da tavola - Nocellara del Belice (DOP) GRECIA - ÑïäÜêéíá ÍÜïõóáò (Rodakina de Naoussa) (DOP) - Öáóüëéá ãßãáíôåò åëÝöáíôåò ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (IGP) - Öáóüëéá êïéíÜ ìåóüóðåñìá ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (IGP) (1) La protezione del nome «Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò» (Lasithi-Crète) non è richiesta. (2) La protezione del nome «×áíßùí ÊñÞôçò» (Lasithi-Crète) non è richiesta.