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Document 31998L0085

    Direttiva 98/85/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 315 del 25.11.1998, p. 14–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogato da 32014L0090

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/85/oj

    31998L0085

    Direttiva 98/85/CE della Commissione dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 25/11/1998 pag. 0014 - 0034


    DIRETTIVA 98/85/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1998 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 17, primo e secondo trattino,

    (1) considerando che, ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con relative modificazioni, al momento dell'adozione di detta direttiva;

    (2) considerando che dall'adozione della direttiva 96/98/CE sono entrate in vigore o entreranno in vigore modificazioni della convenzione SOLAS e di altre convenzioni internazionali, nonché nuove norme di prova;

    (3) considerando che detti strumenti internazionali hanno introdotto nuove regole sull'equipaggiamento a bordo della nave;

    (4) considerando che la direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata;

    (5) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 96/98/CE è così modificata:

    1) L'articolo 2 è così modificato:

    a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione SOLAS 1974, nella versione in vigore al 1° gennaio 1999, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 della medesima convenzione»;

    b) alle lettere d) ed n) i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituite dai termini «al 1° gennaio 1999».

    2) L'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1999. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1998.

    Per la Commissione

    Neil KINNOCK

    Membro della Commissione

    (1) GU L 46 del 17. 2. 1997, pag. 25.

    (2) GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

    (3) GU L 276 del 13. 10. 1998, pag. 7.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO A

    Allegato A.1: Equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali (*)

    IN AGGIUNTA ALLE NORME DI PROVA INTERNAZIONALI SPECIFICAMENTE MENZIONATE, UN CERTO NUMERO DI DISPOSIZIONI, CHE DEVONO ESSERE CONTROLLATE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL TIPO (APPROVAZIONE DEL TIPO) DI CUI AI MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'ALLEGATO B FIGURA NELLE REGOLE DELLE PERTINENTI CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NELLE RISOLUZIONI E CIRCOLARI IMO APPLICABILI

    1. Mezzi di salvataggio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Prevenzione dell'inquinamento marino

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Protezione antincendio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Apparecchiature di navigazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Apparecchiature di radiocomunicazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Allegato A.2: Equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali

    1. Mezzi di salvataggio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Prevenzione dell'inquinamento marino

    P.M.

    3. Protezione antincendio

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Apparecchiature di navigazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Apparecchiature di radiocomunicazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione COLREG 72

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (*) Quando nella sesta colonna figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

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