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Document 31998L0045

    Direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998 che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

    GU L 189 del 3.7.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32006L0088

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/45/oj

    31998L0045

    Direttiva 98/45/CE del Consiglio del 24 giugno 1998 che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 03/07/1998 pag. 0012 - 0013


    DIRETTIVA 98/45/CE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1998 che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 91/67/CEE (4) ha stabilito le norme comunitarie che disciplinano l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura per impedire, in particolare, la propagazione di talune malattie gravi;

    considerando che le malattie di cui all'elenco III dell'allegato A della suddetta direttiva, ivi compresa la girodattilosi, possono avere ripercussioni economiche rilevanti se si manifestano in una regione precedentemente indenne da tale malattia;

    considerando che è pertanto necessario impedire la propagazione delle suddette malattie rafforzando le disposizioni attualmente applicate;

    considerando che è necessario garantire che l'immissione sul mercato di pesci provenienti da una zona non riconosciuta non rechi pregiudizio alla situazione zoosanitaria di aziende non infette situate nelle zone non riconosciute; che tali garanzie possono essere ottenute mediante la certificazione delle partite destinate agli scambi intracomunitari;

    considerando che occorre adattare alle norme internazionali alcune disposizioni in materia di frequenza dei controlli, dei prelievi e delle prove relative alle malattie dei pesci,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

    1) Nell'articolo 13 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

    «1. Lo Stato membro che ritiene di essere totalmente o parzialmente indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare:

    - la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio;

    - i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti;

    - la durata del periodo di sorveglianza effettuato;

    - i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

    La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 26, i criteri generali per l'applicazione uniforme del presente paragrafo.

    2. La Commissione esamina la documentazione fornitale dallo Stato membro e, secondo la procedura di cui all'articolo 26, definisce le zone che vanno considerate indenni dalla malattia in questione, le specie sensibili alla malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle suddette zone. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari.»

    2) Nell'articolo 16 il paragrafo 1 è completato dalla frase seguente:

    «Inoltre, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, stabilisce i modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A e decide le modalità d'estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti precitati.»

    3) Nell'allegato B:

    a) punto I, lettera B, la prima frase del punto 2) è sostituita dal testo seguente:

    «2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno»;

    b) punto I, lettera C, il punto 2) è sostituito dal testo seguente:

    «2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2, salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in cui la frequenza è ridotta a una volta l'anno. Tuttavia, i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50 % delle aziende della zona continentale;».

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. CUNNINGHAM

    (1) GU C 242 del 21. 8. 1996, pag. 9.

    (2) GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 314.

    (3) GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 28.

    (4) GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31).

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