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Document 31998L0020
Council Directive 98/20/EC of 30 March 1998 amending Directive 92/14/EEC on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988)
Direttiva 98/20/CE del Consiglio del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)
Direttiva 98/20/CE del Consiglio del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)
GU L 107 del 7.4.1998, p. 4–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0093
7.4.1998 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/4 |
DIRETTIVA 98/20/CE DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 1998
che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
(1) |
considerando che l'obiettivo principale direttiva 92/14/CEE (4) è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili; |
(2) |
considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva; |
(3) |
considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria (5), in conformità delle medesime; |
(4) |
considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE; |
(5) |
considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso; |
(6) |
considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese; |
(7) |
considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico; |
(8) |
considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro; |
(9) |
considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati; |
(10) |
considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione; |
(11) |
considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri nazionali in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva; |
(12) |
considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione; |
(13) |
considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore; |
(14) |
considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo; |
(15) |
considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1o aprile 2002, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Emendamenti
La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:
1) |
All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
|
2) |
All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.» |
3) |
Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
|
4) |
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: «L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.» |
5) |
All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo». |
6) |
Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario. 2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.» |
7) |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2. Articolo 9 ter 1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (7), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
(7) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 1. 1996, pag. 15)." |
8) |
L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Regime delle sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1o marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.
Articolo 3
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2002.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.
Per il Consiglio
Il Presidente
LORD SIMON of HIGHBURY
(1) GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.
(2) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.
(3) Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio, n. 42/97 del 9 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1998 (GU C 34 del 2. 2. 1998).
(4) GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.
(5) GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3
Nota:
Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).
ALGERIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20955 |
B727-2D6 |
7T-VEH |
Air Algérie |
21053 |
B727-2D6 |
7T-VEI |
Air Algérie |
21210 |
B727-2D6 |
7T-VEM |
Air Algérie |
21284 |
B727-2D6 |
7T-VEP |
Air Algérie |
20884 |
B737-2D6 |
7T-VEG |
Air Algérie |
21063 |
B737-2D6 |
7T-VEJ |
Air Algérie |
21064 |
B737-2D6 |
7T-VEK |
Air Algérie |
21065 |
B737-2D6 |
7T-VEL |
Air Algérie |
21211 |
B737-2D6 |
7T-VEN |
Air Algérie |
20650 |
B737-2D6 |
7T-VED |
Air Algérie |
21285 |
B737-2D6 |
7T-VEQ |
Air Algérie |
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20200 |
B707-329C |
9Q-CBW |
Scibe Airlift |
REPUBBLICA DOMINICANA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
19767 |
B707-399C |
HI-442CT |
Dominicana de Aviación |
EGITTO
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
19843 |
B707-336C |
SU-PBA |
Air Memphis |
19916 |
B707-328C |
SU-PBB |
Air Memphis |
21194 |
B737-266 |
SU-AYK |
Egypt Air |
21195 |
B737-266 |
SU-AYL |
Egypt Air |
21227 |
B737-266 |
SU-AYO |
Egypt Air |
IRAQ
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20889 |
B707-370C |
YI-AGE |
Iraqi Airways |
20892 |
B737-270C |
YI-AGH |
Iraqi Airways |
20893 |
B737-270C |
YI-AGI |
Iraqi Airways |
LIBANO
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20259 |
B707-3B4C |
OD-AFD |
MEA |
20260 |
B707-3B4C |
OD-AFE |
MEA |
19967 |
B707-347C |
OD-AGV |
MEA |
19589 |
B707-323C |
OD-AHC |
MEA |
19515 |
B707-323C |
OD-AHD |
MEA |
20170 |
B707-323B |
OD-AHF |
MEA |
19516 |
B707-323C |
OD-AHE |
MEA |
19104 |
B707-327C |
OD-AGX |
TMA |
19105 |
B707-327C |
OD-AGY |
TMA |
18939 |
B707-323C |
OD-AGD |
TMA |
19214 |
B707-331C |
OD-AGS |
TMA |
19269 |
B707-321C |
OD-AGO |
TMA |
19274 |
B707-321C |
OD-AGP |
TMA |
LIBERIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
45683 |
DC8F-55 |
EL-AJO |
Liberia World Airlines |
45686 |
DC8F-55 |
EL-AJQ |
Liberia World Airlines |
LIBIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20245 |
B727-224 |
5A-DAI |
Libyan Arab Airlines |
21051 |
B727-2L5 |
5A-DIB |
Libyan Arab Airlines |
21052 |
B727-2L5 |
5A-DIC |
Libyan Arab Airlines |
21229 |
B727-2L5 |
5A-DID |
Libyan Arab Airlines |
21230 |
B727-2L5 |
5A-DIE |
Libyan Arab Airlines |
MAURITANIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
11093 |
F28-4000 |
5T-CLG |
Air Mauritanie |
MAROCCO
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20471 |
B727-2B6 |
CN-CCG |
Royal Air Maroc |
21214 |
B737-2B6 |
CN-RMI |
Royal Air Maroc |
21215 |
B737-2B6 |
CN-RMJ |
Royal Air Maroc |
21216 |
B737-2B6 |
CN-RMK |
Royal Air Maroc |
NIGERIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
18809 |
B707-338C |
5N-ARQ |
DAS Air Cargo |
19664 |
B707-355C |
5N-VRG |
Air Tours |
PAKISTAN
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20488 |
B707-340C |
AP-AXG |
PIA |
ARABIA SAUDITA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20574 |
B737-268C |
HZ-AGA |
Saudia |
20575 |
B737-268C |
HZ-AGB |
Saudia |
20576 |
B737-268 |
HZ-AGC |
Saudia |
20577 |
B737-268 |
HZ-AGD |
Saudia |
20578 |
B737-268 |
HZ-AGE |
Saudia |
20882 |
B737-268 |
HZ-AGF |
Saudia |
20883 |
B737-268 |
HZ-AGG |
Saudia |
SWAZILAND
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
45802 |
DC8F-54 |
3D-AFR |
African International Airways |
46012 |
DC8F-54 |
3D-ADV |
African International Airways |
TUNISIA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
20545 |
B727-2H3 |
TS-JHN |
Tunis Air |
20948 |
B727-2H3 |
TS-JHQ |
Tunis Air |
21179 |
B727-2H3 |
TS-JHR |
Tunis Air |
21235 |
B727-2H3 |
TS-JHT |
Tunis Air |
UGANDA
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
19821 |
B707-379C |
5X-JEF |
Dairo Air Services |
ZIMBABWE
N. di serie |
Tipo |
Immatricolazione |
Operatore |
18930 |
B707-330B |
Z-WKU |
Air Zimbabwe |
45821 |
DC8F-55 |
Z-WMJ |
Affretair» |