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Document 31998L0020

    Direttiva 98/20/CE del Consiglio del 30 marzo 1998 che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

    GU L 107 del 7.4.1998, p. 4–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0093

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/20/oj

    7.4.1998   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 107/4


    DIRETTIVA 98/20/CE DEL CONSIGLIO

    del 30 marzo 1998

    che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

    (1)

    considerando che l'obiettivo principale direttiva 92/14/CEE (4) è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

    (2)

    considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

    (3)

    considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria (5), in conformità delle medesime;

    (4)

    considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

    (5)

    considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

    (6)

    considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

    (7)

    considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

    (8)

    considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

    (9)

    considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

    (10)

    considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

    (11)

    considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri nazionali in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

    (12)

    considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

    (13)

    considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

    (14)

    considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;

    (15)

    considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1o aprile 2002,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Emendamenti

    La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

    1)

    All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3.   Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     

    “vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

     

    “licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

     

    “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (6);

     

    “flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

    (6)  GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.»"

    .

    2)

    All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4.   Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof.»

    3)

    Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

    «b)

    questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giudiche stabilite in detta nazione.»

    4)

    All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

    «L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

    5)

    All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d), e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

    6)

    Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 7

    1.   Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

    2.   Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    3.   Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

    7)

    Sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 9 bis

    Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

    Articolo 9 ter

    1.   La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (7), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

    2.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3.

    a)

    La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b)

    Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

    (7)  GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 1. 1996, pag. 15)."

    8)

    L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Regime delle sanzioni

    Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1o marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.

    Articolo 3

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2002.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1998.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    LORD SIMON of HIGHBURY


    (1)  GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

    (2)  GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 24), posizione comune del Consiglio, n. 42/97 del 9 ottobre 1997 (GU C 375 del 10. 12. 1997, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1998 (GU C 34 del 2. 2. 1998).

    (4)  GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

    (5)  GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

    Nota:

    Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

    ALGERIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20955

    B727-2D6

    7T-VEH

    Air Algérie

    21053

    B727-2D6

    7T-VEI

    Air Algérie

    21210

    B727-2D6

    7T-VEM

    Air Algérie

    21284

    B727-2D6

    7T-VEP

    Air Algérie

    20884

    B737-2D6

    7T-VEG

    Air Algérie

    21063

    B737-2D6

    7T-VEJ

    Air Algérie

    21064

    B737-2D6

    7T-VEK

    Air Algérie

    21065

    B737-2D6

    7T-VEL

    Air Algérie

    21211

    B737-2D6

    7T-VEN

    Air Algérie

    20650

    B737-2D6

    7T-VED

    Air Algérie

    21285

    B737-2D6

    7T-VEQ

    Air Algérie

    CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20200

    B707-329C

    9Q-CBW

    Scibe Airlift

    REPUBBLICA DOMINICANA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    19767

    B707-399C

    HI-442CT

    Dominicana de Aviación

    EGITTO

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    19843

    B707-336C

    SU-PBA

    Air Memphis

    19916

    B707-328C

    SU-PBB

    Air Memphis

    21194

    B737-266

    SU-AYK

    Egypt Air

    21195

    B737-266

    SU-AYL

    Egypt Air

    21227

    B737-266

    SU-AYO

    Egypt Air

    IRAQ

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20889

    B707-370C

    YI-AGE

    Iraqi Airways

    20892

    B737-270C

    YI-AGH

    Iraqi Airways

    20893

    B737-270C

    YI-AGI

    Iraqi Airways

    LIBANO

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20259

    B707-3B4C

    OD-AFD

    MEA

    20260

    B707-3B4C

    OD-AFE

    MEA

    19967

    B707-347C

    OD-AGV

    MEA

    19589

    B707-323C

    OD-AHC

    MEA

    19515

    B707-323C

    OD-AHD

    MEA

    20170

    B707-323B

    OD-AHF

    MEA

    19516

    B707-323C

    OD-AHE

    MEA

    19104

    B707-327C

    OD-AGX

    TMA

    19105

    B707-327C

    OD-AGY

    TMA

    18939

    B707-323C

    OD-AGD

    TMA

    19214

    B707-331C

    OD-AGS

    TMA

    19269

    B707-321C

    OD-AGO

    TMA

    19274

    B707-321C

    OD-AGP

    TMA

    LIBERIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    45683

    DC8F-55

    EL-AJO

    Liberia World Airlines

    45686

    DC8F-55

    EL-AJQ

    Liberia World Airlines

    LIBIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20245

    B727-224

    5A-DAI

    Libyan Arab Airlines

    21051

    B727-2L5

    5A-DIB

    Libyan Arab Airlines

    21052

    B727-2L5

    5A-DIC

    Libyan Arab Airlines

    21229

    B727-2L5

    5A-DID

    Libyan Arab Airlines

    21230

    B727-2L5

    5A-DIE

    Libyan Arab Airlines

    MAURITANIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    11093

    F28-4000

    5T-CLG

    Air Mauritanie

    MAROCCO

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20471

    B727-2B6

    CN-CCG

    Royal Air Maroc

    21214

    B737-2B6

    CN-RMI

    Royal Air Maroc

    21215

    B737-2B6

    CN-RMJ

    Royal Air Maroc

    21216

    B737-2B6

    CN-RMK

    Royal Air Maroc

    NIGERIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    18809

    B707-338C

    5N-ARQ

    DAS Air Cargo

    19664

    B707-355C

    5N-VRG

    Air Tours

    PAKISTAN

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20488

    B707-340C

    AP-AXG

    PIA

    ARABIA SAUDITA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20574

    B737-268C

    HZ-AGA

    Saudia

    20575

    B737-268C

    HZ-AGB

    Saudia

    20576

    B737-268

    HZ-AGC

    Saudia

    20577

    B737-268

    HZ-AGD

    Saudia

    20578

    B737-268

    HZ-AGE

    Saudia

    20882

    B737-268

    HZ-AGF

    Saudia

    20883

    B737-268

    HZ-AGG

    Saudia

    SWAZILAND

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    45802

    DC8F-54

    3D-AFR

    African International Airways

    46012

    DC8F-54

    3D-ADV

    African International Airways

    TUNISIA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    20545

    B727-2H3

    TS-JHN

    Tunis Air

    20948

    B727-2H3

    TS-JHQ

    Tunis Air

    21179

    B727-2H3

    TS-JHR

    Tunis Air

    21235

    B727-2H3

    TS-JHT

    Tunis Air

    UGANDA

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    19821

    B707-379C

    5X-JEF

    Dairo Air Services

    ZIMBABWE

    N. di serie

    Tipo

    Immatricolazione

    Operatore

    18930

    B707-330B

    Z-WKU

    Air Zimbabwe

    45821

    DC8F-55

    Z-WMJ

    Affretair»


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