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Document 31998L0011

Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 71 del 10.3.1998, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogato da 32012R0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/11/oj

31998L0011

Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/1998 pag. 0001 - 0008


DIRETTIVA 98/11/CE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che, a norma della direttiva 92/75/CEE, la Commissione deve adottare direttive di applicazione concernenti gli apparecchi domestici, ivi comprese le sorgenti luminose (lampade);

considerando che il consumo di energia elettrica delle lampade rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia della Comunità; che il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole;

considerando che la Comunità, confermando il proprio interesse per un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente applicate da tutti i partecipanti al commercio internazionale e di soddisfare le condizioni di politica comunitaria, invita gli organismi europei di normalizzazione a continuare la cooperazione con gli organismi internazionali di normalizzazione;

considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti per stabilire le norme armonizzate in conformità con gli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Cenelec su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (3), nonché ai sensi di detti orientamenti generali;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete (lampade ad incandescenza e lampade fluorescenti compatte integrali) ed alle lampade fluorescenti per uso domestico (incluse le lampade fluorescenti lineari e compatte non integrali) anche se commercializzate per uso non domestico.

Ai fini della presente direttiva, quando un apparecchio può essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per «lampada» la parte che emette la luce o le parti che emettono la luce.

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti tipi di lampade:

a) lampade con un flusso luminoso superiore a 6 500 lumen,

b) lampade con una potenza di ingresso inferiore a 4 watt,

c) lampade a riflettore,

d) lampade immesse sul mercato o commercializzate per essere usate soprattutto con altre fonti di energia, quali le batterie,

e) lampade immesse sul mercato o commercializzate principalmente per la produzione di luce nelle frequenze non visibili (400 800 nm),

f) lampade immesse sul mercato o commercializzate come componenti di un prodotto il cui scopo primario non è quello di generare illuminazione. Tuttavia le lampade vendute, date in locazione o in locazione-vendita ovvero esposte separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

3. Per le lampade di cui al paragrafo 2 possono essere fornite etichette e scheda, purché le norme di misurazione armonizzate applicabili a tali lampade siano state adottate e pubblicate in conformità al paragrafo 4.

4. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere rilevati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

5. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità alla direttiva 83/189/CEE.

6. Ove non risulti diversamente dal contesto, le espressioni utilizzate nella presente direttiva hanno lo stesso significato di quelle utilizzate nella direttiva 92/75/CEE.

Articolo 2

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE deve contenere:a) il nome, il marchio commerciale e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale della lampada che consenta di identificarla univocamente;

c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 4;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I della presente direttiva. L'etichetta deve essere apposta esternamente su ogni singolo imballaggio della lampada. Nessun altro elemento fissato, stampato o incollato a tale imballaggio deve in alcun modo impedirne o ridurne la visibilità. L'allegato I precisa le modalità di affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso in cui quest'ultimo sia di dimensioni molto ridotte.

3. La scheda informativa, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE deve corrispondere alle indicazioni di cui all'allegato II della presente direttiva.

4. Nelle circostanze di cui all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE e quando l'offerta di vendita, locazione o locazione-vendita avviene mediante comunicazione stampata, ad esempio un catalogo di vendita per corrispondenza, questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

5. La classe di efficienza energetica di una lampada, specificata nell'etichetta e nella scheda, deve essere conforme a quanto stabilito all'allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1999.

Tuttavia, gli Stati membri consentono fino al 31 dicembre 2000:

- l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti,

e

- la distribuzione di opuscoli illustrativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/75/CEE e di comunicazioni stampate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della presente direttiva,

non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1998.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(2) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

(3) GU L 32 del 10.2.1996, pag. 31.

ALLEGATO I

ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1) L'etichetta deve essere scelta tra una delle illustrazioni che seguono. Qualora l'etichetta non sia stampata sull'imballaggio, e un'etichetta distinta sia attaccata o incollata allo stesso, deve essere adottata la versione colorata. Se si utilizza la versione «nero su bianco», gli elementi stampati e lo sfondo devono essere di un colore che non comprometta la leggibilità dell'etichetta.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

2) Le note seguenti stabiliscono le informazioni da fornire.

Note

I) La classe di efficienza energetica della lampada, determinata in conformità dell'allegato IV. La lettera distintiva della classe deve trovarsi all'altezza della freccia corrispondente.

II) Il flusso luminoso della lampada, espresso in lumen, misurato in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

III) La potenza assorbita (wattaggio) della lampada, misurata in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

IV) La durata nominale media della lampada, espressa in ore, misurata in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Questo punto può essere omesso, se sull'imballaggio non sono riportate altre informazioni relative alla durata della lampada.

3) Se le informazioni di cui al precedente punto 2, note II, III e, se applicabile, IV, sono riportate in un'altra parte dell'imballaggio, non è necessario che siano riportate sull'etichetta e si può omettere il riquadro che la contiene. L'etichetta deve allora essere scelta tra una delle illustrazioni riportate di seguito:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Stampa

4) Di seguito sono definiti alcuni aspetti dell'etichetta:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Il riquadro che contiene l'etichetta deve presentare un margine di larghezza pari ad almeno 5 mm. Se nessun lato dell'imballaggio presenta una larghezza sufficiente a contenere l'etichetta e relativo margine o nel caso in cui essa occupi più del 50 % della superficie del lato più grande, l'etichetta e il margine possono essere ridotti, ma non più di quanto sia necessario per soddisfare queste due condizioni. Tale riduzione non può tuttavia essere superiore del 40 % (in lunghezza) rispetto alla dimensione normale dell'etichetta. Se l'imballaggio è troppo piccolo per incollarvi anche l'etichetta ridotta, quest'ultima può essere attaccata alla lampada o allo stesso imballaggio. Tuttavia, se un'etichetta di formato normale viene esposta insieme alla lampada (ad esempio sullo scaffale sul quale è esposta la lampada) la sua affissione sull'imballaggio è facoltativa.

Colori

Versione colorata

CMGN - ceruleo, magenta, giallo, nero

Esempio 07X0 = 0 % ceruleo, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Contorno colore X070

Tutto il testo è in nero su sfondo bianco.

ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le informazioni specificate per l'etichetta (1).

(1) Quando gli opuscoli illustrativi non sono inclusi, l'etichetta fornita con il prodotto può essere considerata come la scheda tecnica.

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2, paragrafo 4, devono contenere una copia dell'etichetta o le informazioni seguenti, presentate nello stesso ordine:

1. Classe di efficienza energetica (allegato 1, nota I)

Espressa come «Classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)». Se viene utilizzata una tabella, l'informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (efficienza massima) a G (efficienza minima).

2. Flusso luminoso della lampada (allegato 1, nota II)

3. Potenza assorbita (allegato 1, nota III)

4. Durata nominale media della lampada (allegato 1, nota IV)

(Se nel catalogo non figura alcuna informazione sulla durata della lampada, questo punto può essere omesso).

ALLEGATO IV

La classe di efficienza energetica di una lampada deve essere determinata come segue:

Le lampade sono assegnate alla classe A:

- Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato

(le lampade che necessitano di un alimentatore e/o di un altro dispositivo di controllo per essere collegate alla rete):

W ≤ 0.15 √Ö + 0,0097 Ö

- Altre lampade

W ≤ 0.24 √Ö + 0,0103 Ö

dove Ö è il flusso luminoso della lampada

dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.

Se una lampada non è assegnata alla classe A, la potenza di riferimento WR deve essere calcolata come segue:

WR = 0,88 √Ö + 0,049 Ö dove Ö > 34 lumen

0,2 Ö dove Ö ≤ 34 lumen

dove Ö è il flusso luminoso della lampada.

Si calcola quindi l'indice di efficienza energetica EI utilizzando la formula:

EI = >NUM>W >DEN>WR 1

dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.

Le classi di efficienza energetica sono determinate in conformità alla seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

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