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Documento 31998F0429

98/429/GAI: Azione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un sistema di valutazione collettiva della messa in vigore, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni

GU L 191 del 7.7.1998, p. 8—9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Estatuto jurídico do documento Em vigor

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/429/oj

31998F0429

98/429/GAI: Azione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un sistema di valutazione collettiva della messa in vigore, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0008 - 0009


AZIONE COMUNE del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un sistema di valutazione collettiva della messa in vigore, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni (98/429/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e di Lussemburgo del 1997,

viste le conclusioni della sessione del Consiglio di Bruxelles del 19 marzo 1998,

considerando auspicabile instaurare un sistema che consenta agli esperti degli Stati membri e della Commissione di valutare in modo collettivo nell'ambito del Consiglio la messa in vigore, l'applicazione e l'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni;

considerando che queste valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione nell'adeguare le priorità e gli obiettivi dei partenariati per l'adesione e nell'ambito delle strutture costituite dell'Unione europea nel contesto delle future discussioni sull'allargamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

1. Fatta salva la competenza della Comunità o le strutture costituite per determinare la posizione degli Stati membri nei negoziati di adesione, è istituito in conformità delle disposizioni specificate in appresso un sistema di valutazione collettiva della messa in vigore, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea («paesi candidati»), dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali cooperino pienamente all'attuazione del sistema di valutazione collettiva («sistema di valutazione») istituito in virtù della presente azione comune.

Articolo 2

Gruppo di esperti

1. Un gruppo di esperti, da istituire in conformità del regolamento interno del Consiglio sotto la sorveglianza del Comitato dei Rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper), ha il compito di preparare e aggiornare le valutazioni collettive della situazione dei paesi candidati riguardanti la messa in vigore, l'applicazione e l'effettiva attuazione dell'acquis dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni.

2. Uno o più Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, può prestare un'assistenza particolare nel preparare e tenere aggiornate relazioni esaurienti su un determinato paese candidato, relazioni che costituiranno la base delle valutazioni di cui al paragrafo 1 insieme con le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 3.

3. Il gruppo di esperti ha cura di evitare doppioni di lavori già avviati e sovrapposizioni con altre attività intraprese dall'Unione in questo settore.

Articolo 3

Raccolta delle informazioni

1. Tutto il materiale pertinente relativo alla messa in vigore, all'applicazione e all'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati, dell'acquis dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni è fornito al gruppo di esperti dagli Stati membri e dalla Commissione, per consentire al gruppo stesso di preparare e aggiornare valutazioni collettive della situazione di ciascun paese candidato e un'analisi di eventuali settori problematici.

2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 si basano in primo luogo su:

- informazioni fornite singolarmente o collettivamente dagli Stati membri derivanti dalla loro diretta esperienza di lavoro con i paesi candidati, incluse le informazioni disponibili nel contesto di Schengen;

- pertinenti relazioni delle ambasciate degli Stati membri e delle delegazioni della Commissione nei paesi candidati elaborate, se necessario, sulla scorta di questionari preparati dal gruppo di esperti;

- informazioni di cui dispone la Commissione in virtù del suo ruolo nel processo globale di adesione, comprese relazioni delle missioni compiute nel quadro del programma PHARE;

- relazioni del Consiglio d'Europa sull'attuazione delle convenzioni e raccomandazioni di quest'Istituzione, o di qualsiasi altra fonte considerata pertinente riguardo al contenuto dell'acquis.

3. Qualora siano necessarie informazioni supplementari, si costituiscono gruppi ad hoc di rappresentanti ed esperti degli Stati membri e della Commissione che svolgono ulteriori missioni con obiettivi specifici, senza gravare eccessivamente sui paesi candidati. La decisione circa l'organizzazione, la composizione, i tempi e il mandato di queste missioni viene presa dal Consiglio, a maggioranza qualificata, sulla scorta del parere del gruppo di esperti, in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 4

Progressi e risultati del sistema di valutazione

1. Il gruppo di esperti, attraverso il Coreper e in stretta collaborazione con il Comitato istituito ai sensi dell'articolo K.4 del trattato e altri organi del Consiglio interessati dal processo di allargamento, informa quest'ultimo in merito ai progressi e ai risultati delle valutazioni. Il gruppo tiene inoltre al corrente delle sue attività altri organi competenti del Consiglio.

2. La Commissione è invitata a tenere conto delle valutazioni collettive nelle sue proposte volte ad apportare adeguamenti sostanziali alle priorità e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione che sono sottoposte alla decisione del Consiglio in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (1). Tali valutazioni del Consiglio sono altresì prese in considerazione nell'ambito delle strutture costituite dall'Unione europea nel contesto delle future discussioni sull'allargamento.

Articolo 5

Revisione del sistema di valutazione

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente azione comune il Consiglio esamina il funzionamento e il campo di applicazione del sistema di valutazione che, se necessario, viene modificato.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 7

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 1.

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