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Document 31998D0398

    98/398/CE: Decisione della Commissione del 2 giugno 1998 che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl e DPX-KN 128 (indoxacarb) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1998) 1447] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 176 del 20.6.1998, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/398/oj

    31998D0398

    98/398/CE: Decisione della Commissione del 2 giugno 1998 che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl e DPX-KN 128 (indoxacarb) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1998) 1447] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 20/06/1998 pag. 0034 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1998 che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl e DPX-KN 128 (indoxacarb) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1998) 1447] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/398/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che la direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

    considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di 4 sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

    considerando che il 28 aprile 1997 la società BASF plc ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva BAS 615H;

    considerando che l'8 maggio 1997 la società Bayer plc ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid);

    considerando che il 16 giugno 1997 la società Rhône Poulenc Agro SpA ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la sostanza attiva oxadiargyl;

    considerando che il 6 ottobre 1997 la società Du Pont de Nemours France SA ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva DPX-KN 128 (indoxacarb);

    considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

    considerando che i fascicoli riguardanti le sostanze attive BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl e DPX-KN 128 (indoxacarb) sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998;

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

    considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

    considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

    considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti BAS 615H e KBR 2738 (fenhexamid), che l'Italia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'oxadiargyl e che i Paesi Bassi proseguiranno l'esame dettagliato del fascicolo riguardante DPX-KN 128 (indoxacarb);

    considerando che il Regno Unito, l'Italia e i Paesi Bassi presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I fascicoli di seguito menzionati sono conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per minimo un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

    1) fascicolo trasmesso dalla società BASF plc alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di BAS 615 H come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998;

    2) fascicolo trasmesso dalla società Bayer plc alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di KBR 2738 (fenhexamid) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998;

    3) fascicolo trasmesso dalla società Rhône Poulenc Agro SpA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'oxadiargyl come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998;

    4) fascicolo trasmesso dalla società Du Pont de Nemours France SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento di DPX-KN 128 (indoxacarb) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 18 febbraio 1998.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26.

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