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Document 31998D0315

    98/315/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

    GU L 139 del 11.5.1998, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/315/oj

    31998D0315

    98/315/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0020 - 0020


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (98/315/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

    considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

    considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni al Regno Unito al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo (2);

    considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

    considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dal Regno Unito entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

    A partire dal 1993 il disavanzo pubblico nel Regno Unito si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto l'1,9 % del PIL, scendendo cioè ben al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione del disavanzo allo 0,6 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza del Regno Unito del 1997, entro la fine del decennio i conti pubblici dovrebbero registrare un avanzo.

    Il rapporto debito/PIL non è mai stato superiore al 60 % fissato dal trattato come colore di riferimento; dopo essere aumentato per diversi anni, nel 1997 il rapporto debito/PIL è sceso al 53,4 %.

    Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava decisamente inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per poi trasformarsi in un avanzo di bilancio nel medio periodo; il rapporto debito/PIL continua ad essere inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.

    Articolo 2

    La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito, è abrogata.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. BROWN

    (1) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

    (2) Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

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