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Document 31998D0202

    98/202/CE: Decisione della Commissione del 27 febbraio 1998 che autorizza l'Italia ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 77 del 14.3.1998, p. 47–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/202/oj

    31998D0202

    98/202/CE: Decisione della Commissione del 27 febbraio 1998 che autorizza l'Italia ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 14/03/1998 pag. 0047 - 0052


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1998 che autorizza l'Italia ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/202/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (2), in particolare l'articolo 4, punto D,

    considerando che a norma della direttiva 64/433/CEE gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, a taluni macelli che trattano un massimo di 2 000 UGB all'anno;

    considerando che l'Italia ha richiesto l'autorizzazione per applicare dette disposizioni a taluni macelli;

    considerando che i macelli in questione sono situati in regioni, come le zone di montagna, che presentano particolari difficoltà di ordine geografico;

    considerando che nelle regioni di cui trattasi esistono difficoltà di approvvigionamento, in quanto non vi sono altri stabilimenti per la macellazione del bestiame che consentano di rifornire di carne la popolazione di queste zone geograficamente remote;

    considerando che le attività agricole in tali regioni sono basate sulla produzione animale e che le distanze risultano eccessive per il trasporto degli animali da macello;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Italia è autorizzata ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, punto A, della direttiva 64/433/CEE ai macelli elencati nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga è accordata alle seguenti condizioni:

    - gli stabilimenti sono situati in zone di difficile accesso, dato che le infrastrutture di trasporto e i collegamenti con il resto del paese non sono sufficienti per garantire un adeguato approvvigionamento, oppure che presentano particolari difficoltà di ordine geografico;

    - la distanza da percorrere per il trasporto del bestiame da macello di tali regioni fino ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE è superiore alla distanza da percorrere fino agli stabilimenti elencati nell'allegato e in condizioni normali richiede oltre un'ora;

    - gli animali macellati sono originari della regione in cui è situato lo stabilimento;

    - la produttività dei macelli può essere portata soltanto fino ad un livello che permette comunque il rispetto delle norme igieniche di produzione e che non supera 2 000 UGB all'anno;

    - almeno un veterinario ufficiale è sempre presente durante le ore di produzione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 20 febbraio 1998.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (2) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.

    ALLEGATO

    ELENCO DEI MACELLI

    >SPAZIO PER TABELLA>

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