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Document 31998D0140

    98/140/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1998 che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 38 del 12.2.1998, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/140/oj

    31998D0140

    98/140/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1998 che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/1998 pag. 0014 - 0016


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1998 che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/140/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE della Commissione (2), in particolare 1'articolo 14, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive nel settore veterinario, concernenti le norme sanitarie e le esigenze di polizia sanitaria applicabili alle importazioni delle diverse specie di animali e di prodotti di origine animale,

    considerando che la Commissione deve adottare norme generali di applicazione che fissino le modalità secondo cui devono effettuarsi i controlli in loco nel settore veterinario effettuati nei paesi terzi, in collaborazione con gli Stati membri;

    considerando che talune modalità dei controlli in loco effettuati da esperti della Commissione devono essere comuni all'insieme delle normative del settore; che è pertanto opportuno stabilirle in un'unica decisione; che la decisione 86/474/CEE della Commissione dell'11 settembre 1986, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (3), deve tuttavia restare applicabile;

    considerando che nell'ambito dei controlli in loco viene verificata l'effettiva esecuzione dei piani che i paesi terzi devono presentare ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/22/CE (5);

    considerando che, d'altra parte, nel corso dell'ispezione degli stabilimenti riconosciuti o da riconoscere ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità, le modalità di macellazione devono essere controllate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (6);

    considerando che, nell'interesse dell'efficienza, occorre fissare scadenze per la trasmissione dei risultati dei controlli in loco, da parte della Commissione, ai paesi terzi in cui i controlli sono stati effettuati;

    considerando che, nella misura in cui sono necessari all'applicazione uniforme della legislazione comunitaria, i controlli in loco devono essere inseriti in programmi stabiliti su consultazione degli Stati membri e a seguito di uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente;

    considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco realizzati dagli esperti della Commissione, accompagnati da esperti degli Stati membri designati da quest'ultima; che gli esperti degli Stati membri devono essere soggetti a determinati obblighi ed ammessi al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;

    considerando che, dopo un controllo in loco, gli Stati membri devono essere informati dei risultati ottenuti e devono essere proposte misure adeguate, nel rispetto della normativa comunitaria;

    considerando che, nell'interesse della trasparenza, occorre comunicare al Parlamento europeo e ai consumatori, entro i limiti stabiliti dal trattato e rispettando in particolare l'obbligo del segreto professionale stipulato dall'articolo 214 del trattato, i risultati dei controlli in loco e le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli;

    considerando che l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare all'articolo 8 e all'allegato C, paragrafo 1, lettera d), stipula il rispetto della riservatezza delle informazioni derivanti dall'attuazione delle procedure di controllo, ispezione ed approvazione, in modo da tutelare gli interessi commerciali legittimi;

    considerando che, nell'interesse della chiarezza, occorre abrogare la decisione 97/134/CE della Commissione (7);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La presente decisione stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati nei paesi terzi da esperti della Commissione accompagnati da esperti degli Stati membri.

    Ai fini della presente decisione, per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati «controlli») si intendono le azioni di verifica e ispezione necessarie per stabilire se, fatto salvo il controllo dell'osservanza della legislazione veterinaria in vigore, le garanzie di ordine sanitario, zoosanitario e di protezione degli animali fornite dai paesi terzi quanto alle condizioni di produzione e commercializzazione possano essere considerate almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

    2. I controlli consentono in particolare, secondo la normativa interessata, di stabilire o di modificare:

    - l'elenco di paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni;

    - le condizioni di importazione specifiche per ciascun paese terzo, comprendenti eventuali certificazioni sanitarie che devono accompagnare ciascuna spedizione destinata alla Comunità;

    - l'elenco degli stabilimenti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni.

    3. Le disposizioni della presente decisione si applicano senza pregiudicare le disposizioni degli accordi sulle misure sanitarie relative al commercio di animali vivi e di prodotti animali stipulati tra la Comunità europea e paesi terzi.

    Articolo 2

    1. La Commissione elabora un programma generale di controllo per le normative e i paesi terzi interessati e lo presenta al comitato veterinario permanente, che procede ad uno scambio di vedute al riguardo.

    Il programma generale comprende informazioni sul contenuto e la periodicità delle azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli.

    2. La Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    Articolo 3

    1. Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante i controlli da uno o più esperti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più Stati membri.

    2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti specializzati in settori definiti di competenza, comunicandone il nome l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di fax.

    La Commissione mantiene un elenco di tali esperti e consulta l'istanza competente dello Stato membro di provenienza dell'esperto prima di invitare quest'ultimo ad accompagnare gli esperti della Commissione durante i controlli di cui al paragrafo 1.

    Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

    Articolo 4

    1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti degli Stati membri, designati dalla Commissione affinché accompagnino i suoi esperti, si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione.

    Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere utilizzate a fini personali o comunicate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri.

    2. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa stabilite per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone non appartenenti alla Commissione, che sono chiamate a svolgere la funzione di esperto.

    Articolo 5

    Alla fine del controllo, gli esperti della Commissione informano oralmente il paese terzo interessato delle loro conclusioni e, se del caso, delle misure correttive che essi ritengono necessarie e del loro grado di urgenza.

    La Commissione conferma l'esito dei controlli anche in una relazione scritta, entro venti giorni lavorativi, sempre che nel frattempo siano pervenute le informazioni supplementari richieste durante i controlli e allora non disponibili.

    Tuttavia, in caso di emergenza, oppure qualora il controllo in loco abbia rilevato un rischio sanitario significativo, il paese terzo è informato dei risultati della missione per mezzo di una relazione scritta quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della missione.

    Nel divulgare informazioni sui risultati delle missioni, la Commissione rispetta, in particolare, gli obblighi imposti dall'articolo 214 del trattato.

    Queste disposizioni non pregiudicano la facoltà della Commissione di adottare misure temporanee di tutela a norma della normativa comunitaria in campo veterinario.

    Articolo 6

    1. La Commissione informa con relazioni scritte gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, circa l'esito dei controlli in loco effettuati in ciascun paese terzo e circa le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli.

    Tali relazioni indicano, ove del caso e qualora la normativa pertinente lo preveda, se sia necessario:

    - modificare uno degli elenchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino;

    - stabilire o modificare le condizioni di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino,

    o

    - stabilire o modificare l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino.

    La Commissione comunica al Parlamento europeo tali risultati e raccomandazioni.

    La Commissione inoltre periodicamente rende pubblici tali risultati e raccomandazioni.

    2. Nell'esperire le azioni previste dal presente articolo, la Commissione e gli Stati membri rispettano in particolare gli obblighi di cui all'articolo 214 del trattato.

    Articolo 7

    Entro il 31 dicembre 1998 le disposizioni della presente decisione vengono riesaminate sulla base di una relazione presentata dalla Commissione agli Stati membri.

    Articolo 8

    La decisione 97/134/CE è abrogata.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

    (2) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

    (3) GU L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

    (4) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

    (5) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 9.

    (6) GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21.

    (7) GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 54.

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