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Document 31997R2623
Council Regulation (EC) No 2623/97 of 19 December 1997 applying Article 6 of Regulations (EC) No 3281/94 and (EC) No 1256/96 on multiannual generalized tariff preferences schemes in respect of certain industrial and agricultural products originating in developing countries
Regolamento (CE) n. 2623/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997 recante applicazione dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi ai sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo
Regolamento (CE) n. 2623/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997 recante applicazione dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi ai sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo
GU L 354 del 30.12.1997, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 2623/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997 recante applicazione dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi ai sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1997 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 2623/97 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 recante applicazione dell'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 relativi ai sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che i regolamenti (CE) n. 3281/94 (3) e (CE) n. 1256/96 (4) prevedono all'articolo 6 che i paesi beneficiari più avanzati sono esclusi dal beneficio dei regolamenti in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 1998 in base a criteri oggettivi chiaramente definiti; considerando che conviene adottare come limiti di riferimento ai fini dell'esclusione dei paesi più avanzati il livello di reddito pro capite dello Stato membro caratterizzato dal valore più basso, apportando una correzione a questo limite per tener conto del fatto che alcuni paesi debbono poter sviluppare ulteriormente le loro esportazioni di prodotti manufatti mediante un riferimento complementare all'indice di sviluppo di cui all'allegato II, seconda parte dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96; considerando che questo approccio è oggettivo e chiaro in quanto esso include l'indicatore meno contestabile e più aggiornato della situazione dei paesi beneficiari, permettendo nel contempo di mantenere uno degli obiettivi dell'SPG che è quello di garantire fra l'altro la diversificazione delle esportazioni dei paesi beneficiari; considerando che l'esclusione dei paesi dal beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate non deve privare i paesi membri dei gruppi regionali, dei quali i paesi esclusi sono anch'essi membri, dei benefici di cui godono grazie all'utilizzo durante il processo di fabbricazione, nel quadro del cumulo regionale, di prodotti originari dei paesi esclusi succitati; che il ritiro di questo beneficio sarebbe contrario all'obiettivo dell'articolo 6 dei regolamenti succitati che è quello di procedere ad una ridistribuzione dei vantaggi del sistema a favore dei paesi meno sviluppati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I criteri di cui all'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 sono i seguenti: - prodotto interno lordo pro capite superiore a 8 210 USD per il 1995, secondo i dati più recenti della Banca mondiale; - indice di sviluppo, calcolato secondo la formula e in base ai dati di cui all'allegato II, seconda parte dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96 superiore a - 1. Questi criteri sono applicabili in maniera cumulativa. Articolo 2 Il ritiro di un paese o di un territorio dall'elenco dei paesi o territori beneficiari delle preferenze generalizzate in virtù dei criteri di cui all'articolo 1 non pregiudica la possibilità di utilizzare i prodotti originari di questi paesi nell'ambito del meccanismo del cumulo regionale applicabile ai gruppi regionali di cui all'articolo 72, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), a condizione che il paese sia membro del gruppo regionale dall'entrata in vigore del sistema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate applicabile al prodotto in questione e che detto paese non sia considerato come il paese di origine del prodotto finale ai sensi dell'articolo 72 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 In virtù dei criteri di cui all'articolo 1, i paesi e i territori seguenti sono ritirati dall'elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze generalizzate che figurano nell'allegato III dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96: - Corea del Sud, - Hong Kong, - Singapore. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) Parere reso il 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 10 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 (GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13). (4) GU L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2448/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 12). (5) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28).