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Document 31997R2230

    Regolamento (CE) n. 2230/97 della Commissione del 7 novembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    GU L 306 del 11.11.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2230/oj

    31997R2230

    Regolamento (CE) n. 2230/97 della Commissione del 7 novembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/11/1997 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CE) N. 2230/97 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97 del Consiglio (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1997;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f, e g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 19 ottobre 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1997.

    La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

    (4) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.

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