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Document 31997R2192
Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No 2192/97 of 30 October 1997 amending the Staff Regulations of Officials of the European Communities
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee
GU L 301 del 5.11.1997, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2192/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 05/11/1997 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 2192/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere della Corte dei giustizia (3), visto il parere della Corte dei conti (4), considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (5) stabilisce all'allegato II, articolo 1, la durata del mandato dei membri titolari ed eventualmente dei membri supplenti del comitato del personale; considerando che occorre modificare la durata, attualmente fissata ad un massimo di due anni, in una durata massima di tre anni allo scopo di consentire una modulazione più ampia del mandato della rappresentazione del personale; considerando che tuttavia non occorre modificare la durata del mandato dei membri titolari e supplenti del comitato del personale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, sezione 1 dell'allegato II dello statuto, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti eletti per tre anni. Tuttavia, l'istituzione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) GU C 160 del 27. 5. 1997, pag. 8. (2) GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 30. (3) Parere reso il 7 luglio 1997. (4) Parere reso il 15 maggio 1997. (5) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA CE) n. 2485/96 (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1).