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Document 31997R1663
Commission Regulation (EC) No 1663/97 of 25 August 1997 amending Regulation (EC) No 2498/96 opening Community tariff quotas for 1997 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 and 0204
Regolamento (CE) n. 1663/97 della Commissione del 25 agosto 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2498/96 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
Regolamento (CE) n. 1663/97 della Commissione del 25 agosto 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2498/96 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
GU L 234 del 26.8.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Regolamento (CE) n. 1663/97 della Commissione del 25 agosto 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2498/96 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 26/08/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1663/97 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2498/96 recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, una riduzione dei dazi e l'aumento di certi quantitativi da importare nel 1997; che detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia, la Repubblica ceca e la Bulgaria; considerando che le misure previste dal regolamento (CE) n. 3066/95 sono state modificate in virtù del regolamento (CE) n. 1595/97; considerando che, di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2498/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante apertura, per il 1997, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1044/97 (4), per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 2498/96 è sostituito dal seguente testo: «ALLEGATO II Quantitativi (in tonnellate di equivalente peso carcassa) di cui all'articolo 2, paragrafo 2 Dazio nullo >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU n. L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 53. (4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 8.