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Document 31997R1491
Commission Regulation (EC) No 1491/97 of 29 July 1997 amending Regulation (EC) No 504/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1491/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1491/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 202 del 30.7.1997, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2001
Regolamento (CE) n. 1491/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0027 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 1491/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9 e l'articolo 26, considerando che l'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (2), stabilisce che il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, quando per un determinato prodotto il prezzo minimo che dev'essere pagato al produttore non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee quindici giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, sia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale prezzo; che, tenuto conto delle nuove esigenze in materia di contratti imposte dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ai trasformatori e alle organizzazioni di produttori, tale termine risulta in alcuni casi inadeguato per il 1997; che è quindi necessario, per il primo anno di applicazione, fissare al 31 luglio 1997 la data limite per la sottoscrizione dei contratti per questi prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 504/97 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per la campagna 1997/1998 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui al primo comma è fissato al 31 luglio 1997.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.