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Document 31997R1491

Regolamento (CE) n. 1491/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 202 del 30.7.1997, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1491/oj

31997R1491

Regolamento (CE) n. 1491/97 della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0027 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1491/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9 e l'articolo 26,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (2), stabilisce che il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, quando per un determinato prodotto il prezzo minimo che dev'essere pagato al produttore non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee quindici giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, sia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale prezzo; che, tenuto conto delle nuove esigenze in materia di contratti imposte dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ai trasformatori e alle organizzazioni di produttori, tale termine risulta in alcuni casi inadeguato per il 1997; che è quindi necessario, per il primo anno di applicazione, fissare al 31 luglio 1997 la data limite per la sottoscrizione dei contratti per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 504/97 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per la campagna 1997/1998 il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui al primo comma è fissato al 31 luglio 1997.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

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