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Document 31997R1429
Commission Regulation (EC) No 1429/97 of 23 July 1997 amending Regulation (EC) No 832/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2275/96 introducing specific measures for live plants and floricultural products
Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
GU L 196 del 24.7.1997, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0041 - 0041
REGOLAMENTO (CE) N. 1429/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5, considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 931/97 (3), dispone che non siano prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali; che non si intendeva escludere con questa disposizione l'impiego, nell'ambito delle misure previste dal regolamento (CE) n. 832/97, di fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato; che per dissipare qualsiasi dubbio in merito è opportuno modificare la disposizione suddetta; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 832/97, è aggiunta la frase seguente: «In tale contesto non si considera come sovvenzione nazionale o regionale l'utilizzo dei fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 17. (3) GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 1.