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Document 31997R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    GU L 196 del 24.7.1997, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1429/oj

    31997R1429

    Regolamento (CE) n. 1429/97 della Commissione del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0041 - 0041


    REGOLAMENTO (CE) N. 1429/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 832/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5,

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 931/97 (3), dispone che non siano prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali; che non si intendeva escludere con questa disposizione l'impiego, nell'ambito delle misure previste dal regolamento (CE) n. 832/97, di fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato; che per dissipare qualsiasi dubbio in merito è opportuno modificare la disposizione suddetta;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 832/97, è aggiunta la frase seguente:

    «In tale contesto non si considera come sovvenzione nazionale o regionale l'utilizzo dei fondi provenienti dagli oneri obbligatori per gli operatori nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura prelevati sui prodotti ottenuti interamente nello Stato membro interessato.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

    (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 17.

    (3) GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 1.

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