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Document 31997R1294

    Regolamento (CE) n. 1294/97 della Commissione del 3 luglio 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    GU L 176 del 4.7.1997, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1294/oj

    31997R1294

    Regolamento (CE) n. 1294/97 della Commissione del 3 luglio 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 04/07/1997 pag. 0025 - 0026


    REGOLAMENTO (CE) N. 1294/97 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1997 recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/97 (4);

    considerando che occorre adattare l'aiuto concesso alla consegna di suinetti per tener conto dell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da una flessione dei prezzi;

    considerando che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere le zone di protezione e sorveglianza nei land Renania-Vestfalia settentrionale e nella Bassa Sassonia; che è necessario tener conto di tale modifica, sostituendo l'allegato II del regolamento (CE) n. 414/97;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 414/97 è modificato come segue:

    1) all'articolo 4, paragrafo 4, l'importo «74 ECU» è sostituito da «71 ECU» e l'importo «63 ECU» da «60 ECU»;

    2) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.

    (4) GU n. L 150 del 7. 6. 1997, pag. 32.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    1. Nel Land Mecklenburgo-Pomerania occidentale, le zone di protezione e di sorveglianza dei seguenti distretti:

    - tutti i distretti, eccettuato il Nordewestmecklenburg e Ludwigslust.

    2. Nel Land Brandenburgo, la zona di protezione e di sorveglianza nel distretto di:

    - Prignitz.»

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