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Document 31997R0624

    Regolamento (CE) n. 624/97 della Commissione dell'8 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    GU L 95 del 10.4.1997, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/624/oj

    31997R0624

    Regolamento (CE) n. 624/97 della Commissione dell'8 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    Gazzetta ufficiale n. L 095 del 10/04/1997 pag. 0008 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 624/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/97 (4), in particolare gli articoli 5, paragrafo 2, 6 e 6 bis,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 466/96 (6), prevede talune modalità d'applicazione concernenti il regime di aiuto per il lino tessile e la canapa;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71, prevede quali condizioni per la concessione dell'aiuto la conclusione di un contratto tra produttore e primo trasformatore (salvo in taluni casi particolari), l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; che occorre pertanto precisare le modalità relative a detto impegno e definire le condizioni di rilascio dei riconoscimenti; che è necessario stabilire le modalità dei controlli sull'esecuzione dei contratti e sul rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni per il riconoscimento nonché prevedere le procedure ai fini di una cooperazione tra gli Stati membri; che, qualora non sussistano più i presupposti per il riconoscimento o vengano constatate irregolarità, è opportuno prevedere che il riconoscimento stesso sia revocato;

    considerando che, per far si che l'aiuto venga versato il più presto possibile, occorre prevedere la costituzione di una cauzione da parte del trasformatore che garantisca l'effettiva trasformazione delle paglie di lino entro un termine ragionevole; che, per tener conto delle esigenze specifiche del settore della prima trasformazione, può essere previsto che l'aiuto venga versato senza deposito di una cauzione, a condizione che siano preliminarmente prodotte le prove dell'avvenuta trasformazione; che al sistema delle cauzioni si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (8);

    considerando che il versamento dei tre quarti dell'aiuto al primo trasformatore può essere effettuato, a scelta dello Stato membro, in base a un regime di certificati o a un regime di contratti registrati, che è opportuno adeguare tali regimi per tener conto delle nuove condizioni di concessione dell'aiuto;

    considerando che l'esperienza acquisita negli ultimi anni in merito al funzionamento del regime ha mostrato la necessità di adeguare talune modalità allo scopo di eliminare ogni rischio di abuso; che, a tal fine, occorre in particolare sopprimere, a partire dalla campagna 1998/1999, la concessione dell'aiuto per il lino prodotto con sementi di varietà in corso di esame ad opera delle autorità nazionali e non incluse nell'elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, nonché completare le informazioni da includere nella dichiarazione delle superfici seminate e nella domanda di aiuto;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede la possibilità di adottare misure transitorie per la prima campagna di applicazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 154/97; che, tenuto conto del tempo necessario per l'attuazione del sistema di riconoscimento da parte degli Stati membri, occorre prevedere il riconoscimento provvisorio dei trasformatori e dei produttori per la campagna 1997/1998; che occorre altresì tener conto dei casi particolari dei produttori che hanno fatto trasformare la propria produzione di paglie di lino in un paese terzo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del lino e della canapa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue.

    1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'aiuto è concesso per il lino prodotto con le sementi delle varietà elencate nell'allegato A.»

    2) L'articolo 4 è così modificato:

    a) alla lettera a), il comma che inizia con le parole «la valorizzazione» e termina con le parole «20 cm per la canapa» è sostituito dal testo seguente:

    «In caso di raccolta per falciatura, la barra falciante deve trovarsi ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.»;

    b) è aggiunta la seguente lettera c):

    «c) che formano oggetto, nel caso del lino, di un contratto e/o di un impegno di trasformazione secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71.»

    3) L'articolo 5, è così modificato:

    a) il paragrafo 2 è soppresso;

    b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3. La dichiarazione deve contenere almeno:

    - il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante nonché, ove del caso, la sua identificazione nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo;

    - la specie botanica, nonché la varietà coltivata;

    - la superficie di semina, espressa in ettari e are;

    - la superficie di levata, espressa in ettari e are;

    - il quantitativo di sementi utilizzate, in chilogrammi per ettaro;

    - il riferimento delle superfici di semina nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o, in mancanza di questo, il riferimento catastale o un'indicazione ritenuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

    - la data di semina.

    Qualora siano stati conclusi contratti di coltura di cui all'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71 deve essere allegata relativa copia.»

    4) Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

    «Articolo 5 bis

    1. I primi trasformatori che intendono stipulare contratti con produttori di lino tessile devono trasmettere all'autorità competente dello Stato membro in cui il lino verrà trasformato una domanda di riconoscimento contenente le seguenti informazioni;

    a) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;

    b) la gamma dei prodotti risultanti dalla trasformazione delle paglie di lino con una descrizione completa; tali prodotti devono essere il risultato del processo di separazione della fibra e delle parti legnose dello stelo; qualora, per ottenere detto risultato, lo stelo venga sottoposto ad un processo che rende necessario un trattamento supplementare, il suddetto processo non è considerato trasformazione ai fini del presente regolamento;

    c) l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le paglie di vino verranno trasformate, qualora differiscano da quelli della lettera a);

    d) la superficie massima la cui produzione può essere trasformata annualmente mediante l'attrezzatura del trasformatore, in condizioni normali di resa;

    e) una descrizione del tipo e delle caratteristiche dell'attrezzatura di trasformazione, con indicazione, in particolare, del quantitativo di paglie di lino che può essere trasformato (in tonnellate/ora e in tonnellate/anno).

    Qualora gli impianti comportino più macchine, per ciascuna di esse deve essere precisato il quantitativo massimo di prodotto trasformabile;

    f) il peso, in chilogrammi, delle paglie di lino necessarie per ottenere un chilogrammo di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b); tale indicazione può essere fornita specificando una quantità massima e una minima, nonché una media indicativa;

    g) la capacità di magazzinaggio delle paglie e dei prodotti trasformati;

    h) una pianta descrittiva degli impianti di magazzinaggio delle paglie e di quelli di trasformazione e magazzinaggio dei prodotti trasformati.

    Nella domanda il trasformatore deve inoltre impegnarsi esplicitamente a tenere una contabilità di magazzino ai sensi del paragrafo 4 e ad acconsentire a tutti i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto.

    2. Il riconoscimento può essere concesso unicamente previa verifica in loco e solo qualora risulti, dalle informazioni di cui al paragrafo 1 e dalle constatazioni effettuate nell'ambito del controllo, che gli impianti esistenti sono idonei a trasformare ogni anno le paglie di lino raccolte sulla superficie massima di cui al paragrafo 1, lettera d), al fine di ottenere i prodotti descritti al paragrafo 1, lettera b).

    L'autorità competente assegna al primo trasformatore un numero di riconoscimento.

    Il primo trasformatore è tenuto a notificare quanto prima all'autorità nazionale competente le eventuali successive variazioni dei dati forniti nella domanda di riconoscimento.

    3. La procedura di riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile:

    a) ai produttori ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera a) o lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71 che si impegnino a trasformare essi stessi le paglie di lino;

    b) ai primi trasformatori che trasformano le paglie di lino per conto di un prodottore in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o d) del regolamento (CEE) n. 619/71.

    4. I primi trasformatori e i produttori riconosciuti devono tenere una contabilità di magazzino in cui siano registrati:

    a) i quantitativi di tutte le materie prime acquistate, ripartite per fornitore (o entrate nei locali di trasformazione, nel caso di un produttore che si impegni a trasformare direttamente), nonché le scorte disponibili;

    b) i quantitativi di materie prime trasformate nonché i quantitativi e tipi di prodotti finiti ottenuti, con riferimento all'elenco dei prodotti figurante nella domanda di riconoscimento, i quantitativi e i tipi di coprodotti e sottoprodotti nonché le scorte disponibili;

    c) le perdite dovute alla trasformazione;

    d) i quantitativi distrutti con la relativa motivazione;

    e) i quantitativi e i tipi di prodotto venduti o ceduti dal trasformatore, ripartiti per acquirente/trasformatore successivo;

    f) il norme e l'indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

    Articolo 5 ter

    Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, l'impegno di trasformazione deve essere redatto dal primo trasformatore per ciascun contratto ed allegato a quest'ultimo. Esso deve essere formulato in modo tale che il primo trasformatore si impegni esplicitamente a trasformare le paglie di lino provenienti dalle superfici oggetto di detto contratto.

    Tuttavia, l'autorità competente può prevedere che un impegno di trasformazione unico venga redatto per l'insieme dei contratti e le venga trasmesso direttamente, inviandone una copia a ciascun produttore.

    Nei casi previsti dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e c) di detto regolamento, l'impegno di trasformazione deve essere redatto dal produttore, che si impegna esplicitamente a trasformare le paglie di lino provenienti dalle superfici per le quali chiede l'aiuto.

    Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) di detto regolamento, l'impegno di trasformazione deve essere redatto dal produttore, che si impegna esplicitamente a far trasformare per suo conto le paglie di lino provenienti dalle superfici per le quali chiede l'aiuto.

    Nell'impegno di trasformazione deve essere indicato il numero di riconoscimento.»

    5) All'articolo 6, dopo il paragrafo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

    «1 bis. Il controllo dell'esecuzione dei contratti e del rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71, deve essere organizzato in modo tale da riguardare, nell'ambito di una determinata campagna, un numero di imprese pari almeno alla metà del numero dei primi trasformatori o produttori ai sensi dell'articolo 3 bis di detto regolamento che sono riconosciuti in un determinato Stato membro, provvedendo inoltre affinché l'intervallo massimo tra due controlli di una stessa impresa non sia superiore a tre anni.

    Tale controllo comprende una serie di verifiche materiali nonché l'esame della contabilità finanziaria e di magazzino e di tutti i documenti commerciali (fatture, buoni di consegna, ecc.) utili ai fini dello stesso.

    1 ter. I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro su un primo trasformatore in applicazione del paragrafo 1 bis devono riguardare le operazioni di trasformazione delle paglie di lino prodotte nell'insierne della Comunità.

    Le autorità competenti di uno Stato membro che rilevino anomalie tali da poter incidere sugli aiuti versati o da versare da un altro Stato membro, ne informano senza indugio le autorità competenti dell'altro Stato membro.

    Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare un controllo relativo alle operazioni di trasformazione delle paglie di lino prodotte nello Stato membro richiedente e trasformate nello Stato membro interpellato. In tal caso, lo Stato membro interpellato è tenuto a effettuare il controllo entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta e a comunicare senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro richiedente le relative risultanze.»

    6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 7

    1. Se dal controllo previsto all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71 emerge che la superficie per la quale è richiesto l'aiuto:

    a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata;

    b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata ridotta della differenza tra la superficie per la quale è richiesto l'aiuto e quella accertata, a meno che la differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro; in quest'ultimo caso, si prende in considerazione la superficie accertata.

    2. Se dal controllo previsto all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71 risulta che le condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 5 bis del presente regolamento non sono più rispettate, il riconoscimento viene revocato a decorrere dall'inizio della prima campagna successiva alla data del controllo; inoltre, il primo trasformatore o il produttore il cui riconoscimento è stato revocato non può ottenere un nuovo riconoscimento anteriormente all'inizio della seconda campagna successiva alla data del controllo.

    Se le prove della trasformazione di cui all'articolo 12 bis del presente regolamento non corrispondono alle operazioni realmente avvenute, il riconoscimento è sospeso a decorrere dall'inizio della campagna successiva alla data del controllo per un periodo di una o due campagne, a seconda della gravità delle irregolarità.

    Lo Stato membro può decidere di non imporre la sanzione suddetta qualora sia accertato che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la sua importanza è minima rispetto alle operazioni totali del primo trasformatore o produttore.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese in applicazione del presente articolo.»

    7) L'articolo 8 è così modificato:

    a) al paragrafo 2, dopo il secondo trattino, sono inseriti i trattini seguenti:

    «- la data di raccolta;

    - la data di allontanamento della paglia del campo;

    - il quantitativo di paglie raccolte/allontanate dal campo.»;

    b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Alla domanda di aiuto deve essere allegata copia dei contratti e/o degli impegni di trasformazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71.»

    8) L'articolo 10 è così modificato:

    a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Nel caso in cui il produttore trasformi o faccia trasformare per suo conto le paglie di lino, il certificato è conservato dal produttore stesso.

    Nel caso in cui il produttore abbia stipulato con un primo trasformatore riconosciuto il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71, il certificato viene consegnato al primo trasformatore.

    Fatta salva l'applicazione degli articoli 6, 7 e 12 bis, i tre quarti dell'aiuto sono versati all'interessato dietro presentazione del certificato debitamente compilato. Tale certificato deve essere presentato entro l'ultimo giorno della campagna.»;

    b) al paragrafo 3:

    - il testo del primo trattino è completato dai seguenti termini:

    «nonché, se del caso, la sua identificazione nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o, in mancanza di questa, un'altra numerazione attribuita dall'autorità competente;»

    - il testo del quarto trattino è completato dai seguenti termini:

    «nonché il suo numero di riconoscimento».

    9) Il testo degli articoli 11 e 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Se lo Stato membro applica il sistema dei contratti registrati di cui all'articolo 9, tre quarti dell'aiuto sono versati al primo trasformatore.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano fatta salva l'applicazione degli articoli 6, 7 e 12 bis.

    Articolo 12

    Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa prima del 16 ottobre successivo alla fine della campagna.

    Tuttavia, nei casi in cui si applichi l'articolo 12 bis, paragrafo 4, tale scadenza riguarda esclusivamente il quarto dell'aiuto da versare al produttore che ha stipulato un contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71.»

    10) È inserito il seguente articolo 12 bis:

    «Articolo 12 bis

    1. Salvo nel caso previsto al paragrafo 4, il primo trasformatore di lino tessile deposita presso l'autorità competente dello Stato membro destinatario della domanda di aiuto, preliminarmente al versamento di quest'ultimo, una cauzione pari ai tre quarti dell'aiuto maggiorati del 10 %.

    2. Salvo nel caso previsto al paragrafo 4, il produttore ai sensi dell'articolo 3 bis, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 619/71 che si impegna a trasformare o a far trasformare per suo conto le paglie di lino deposita presso l'autorità competente dello Stato membro destinatario della domanda di aiuto, preliminarmente al versamento di quest'ultimo, una cauzione pari all'importo totale dell'aiuto maggiorato del 10 %.

    3. Alle cauzioni di cui al presente articolo si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85.

    L'esigenza principale ai sensi di detto regolamento è l'effettiva trasformazione di tutti i quantitativi di paglie di lino provenienti dalle superfici oggetto di contratti o impegni di trasformazione (o di un quantitativo equivalente).

    L'esigenza secondaria ai sensi di detto regolamento è che l'esigenza principale venga soddisfatta entro dodici mesi decorrenti dal termine della campagna.

    L'esigenza principale è considerata soddisfatta in ragione proporzionale ai quantitativi di paglie di lino per i quali le prove dell'avvenuta trasformazione sono prodotte entro diciotto mesi dal termine della campagna rispetto ai quantitativi totali provenienti dalle superfici oggetto di contratti o di impegni di trasformazione.

    Gli Stati membri determinano l'elenco dei documenti che costituiscono dette prove. Tale elenco deve comprendere, per l'intero periodo interessato, almeno gli estratti mensili della contabilità di magazzino e le copie delle fatture di vendita dei prodotti ottenuti dalla prima trasformazione.

    4. Su richiesta del primo trasformatore o del produttore di cui al paragrafo 2, e con l'assenso dell'autorità competente, l'aiuto può essere versato senza che si proceda al deposito di una cauzione, a condizione che vengano preliminarmente prodotte le prove dell'avvenuto adempimento all'esigenza principale entro dodici mesi dal termine della campagna.

    Il pagamento dell'aiuto viene effettuato proporzionalmente ai quantitativi di paglie di lino per cui le prove dell'avvenuta trasformazione sono fornite entro diciotto mesi dal termine della campagna rispetto ai quantitativi totali provenienti dalle superfici oggetto di contratti o di impegni di trasformazione. L'autorità competente può tuttavia fissare un importo minimo di versamenti.

    Qualora il termine per adempire all'esigenza principale non venga rispettato o le relative prove non vengono prodotte entro i tempi stabiliti, l'importo dell'aiuto che sarebbe stato versato è ridotto di una percentuale pari alla quota di cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione del paragrafo 3.

    5. Nel caso in cui condizioni meteorologiche eccezionali abbiano fatto sì che una parte dei quantitativi di paglie di lino provenienti dalle superfici oggetto di contratti o di impegni di trasformazione sia divenuta inadatta alla trasformazione, l'autorità competente svincola la cauzione o versa l'aiuto in caso di applicazione del paragrafo 4, per i quantitativi in questione, previo controllo in loco e a meno che il deterioramento delle paglie di lino sia imputabile al produttore o al primo trasformatore.»

    11) È inserito il seguente articolo 17 bis:

    «Articolo 17 bis

    1. Le misure transitorie di cui al presente articolo si applicano alla campagna 1997/1998.

    2. Si considerano riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 i primi trasformatori che abbiano stipulato contratti e/o sottoscritto impegni di trasformazione conformemente a dette disposizioni.

    Si considerano riconosciuti i produttori che abbiano sottoscritto gli impegni di trasformazione previsti in dette disposizioni.

    Tuttavia, l'articolo 5 bis, paragrafo 4 si applica ai primi trasformatori e ai produttori a partire dalla campagna 1997/1998.

    3. Nel caso in cui alcuni produttori, seguendo pratiche locali in uso almeno dalla campagna 1996/1997, facciano trasformare le paglie di lino per loro conto presso impianti situati sul territorio di un paese terzo, le disposizioni relative ai riconoscimenti non si applicano, ma l'autorità competente deve accertare, mediante un controllo in loco, che i quantitativi di prodotto trasformato reintrodotto nello Stato membro corrispondano ai quantitativi di paglie raccolti e consegnati. In tal caso l'aiuto viene versato integralmente al produttore, previa effettuazione di detto controllo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1997/1998. Tuttavia, il punto 1) dell'articolo 1 si applica solo dalla campagna 1998/1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

    (4) GU n. L 27 del 30. 1. 1997, pag. 1.

    (5) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

    (6) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 6.

    (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (8) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

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