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Document 31997R0610

    Regolamento (CE) n. 610/97 della Commissione del 7 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda talune modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 93 del 8.4.1997, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/610/oj

    31997R0610

    Regolamento (CE) n. 610/97 della Commissione del 7 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda talune modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1997 pag. 0016 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 610/97 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda talune modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/97 (3), ha fissato le modalità del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

    considerando che, per le misure relative al rilascio dei titoli A1, è necessario tener conto anche delle quantità per le quali i titoli A1 sono in fase di rilascio;

    considerando che se la domanda di titolo A1 viene ritirata dopo il rilascio del titolo, è necessario disporre l'annullamento del titolo;

    considerando che, per distinguere tra titoli A1 e titoli A2, è necessario indicare il tasso della restituzione fissata in anticipo sui titoli di esportazione;

    considerando che, con l'occasione, è necessario apportare alcuni ritocchi al testo del regolamento (CE) n. 2190/96;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue:

    1) all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, i termini «diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati titoli di tipo A1» sono sostituiti dai termini «diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati o stanno per essere rilasciati titoli di tipo A1»;

    2) all'articolo 2, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

    «Per le domande ritirate dopo che il titolo sia già rilasciato, il titolo stesso deve essere consegnato, per essere annullato, all'organismo competente di cui all'articolo 6, paragrafo 1, contestualmente alla comunicazione del ritiro della relativa domanda.»;

    3) all'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Ai titoli A1 e A2, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), si applica il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87. Le destinazioni o i gruppi di destinazioni sono indicati nella casella 7 delle domande di titolo o dei titoli.»;

    4) all'articolo 4, paragrafo 5, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Nella casella 22 del titolo sono indicate le date di cui sopra, nonché il tasso della restituzione fissato in anticipo, avvalendosi di una delle seguenti diciture:

    - Certificado válido del (fecha del comienzo de la validez) al (fecha del final de la validez), con fijación por anticipado de la restitución con el tipo de . . . ecus/tonelada.

    - Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør) med forudfastsættelse af restitutionen til . . . ECU/ton.

    - Lizenz, gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis (Ende der Gültigkeitsdauer) mit Vorausfestsetzung der Erstattung auf . . . ECU/t.

    - Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò), ìå ðñïêáèïñéóìÝíç åðéóôñïöÞ . . . Ecu/ôüíï.

    - Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity), with a refund rate of ECU . . ./t fixed in advance.

    - Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité), avec fixation à l'avance de la restitution au taux de . . . écus/t.

    - Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità), con fissazione anticipata della restituzione al tasso di . . . ecu/t.

    - Certificaat geldig vanaf (datum van begin van de geldigheidsduur) tot en met (datum van einde van de geldigheidsduur), met vaststelling vooraf van de restitutie op . . . ecu/t.

    - Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade), com fixação antecipada da restituição à taxa de . . . ecus/t.

    - Todistus on voimassa päivästä (voimassaolon alkamispäivämäärä) päivään (voimassaolon päättymispäivämäärä), ja tuen ennakkovahvistuksen määrä on . . . ecua tonnilta.

    - Licens giltig från (datum för giltighetens början) till (datum för giltighetens slut), med förutfastställelse av bidraget till en bidragssats på . . . ecu/ton..»;

    5) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, i termini «se tale giorno coincide con una festività» sono sostituiti dai termini «se tale giorno non è lavorativo»;

    6) all'articolo 5, paragrafo 7, prima frase, i termini «il periodo di esportazione dei titoli» sono sostituiti dai termini «il periodo di esportazione».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

    (3) GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 10.

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