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Document 31997R0577

    Regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione del 1° aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

    GU L 87 del 2.4.1997, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; abrogato da 32007R0445

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/577/oj

    31997R0577

    Regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione del 1° aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0003 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 577/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2991/94 le denominazioni di vendita dei prodotti indicati all'articolo 1 sono quelle figuranti nel suo allegato; che tuttavia sono previste deroghe a tale regola; che essa in particolare non si applica alle denominazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto; che è opportuno attuare questa disposizione introducendo talune modalità di applicazione;

    considerando che, a tale riguardo, è necessario rispettare l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2991/94, facendo in modo che l'applicazione di detto regolamento lasci impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1898/87; che i due regolamenti in parola perseguono essenzialmente lo stesso scopo, cioè quello di evitare nel consumatore qualsiasi confusione quanto alla vera natura dei prodotti di cui trattasi; che occorre quindi, ai fini della coerenza della normativa comunitaria, predisporre in un unico testo modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 e del regolamento (CEE) n. 1898/87 relativamente all'utilizzazione della denominazione «burro»;

    considerando che, per delimitare con precisione le deroghe previste nel regolamento (CE) n. 2991/94, è opportuno compilare un elenco completo delle denominazioni considerate, con una descrizione dei prodotti a cui esse si riferiscono;

    considerando che il primo criterio di applicazione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 2991/94 riguarda il carattere tradizionale di una denominazione; che, ciò può essere ritenuto comprovato quando una denominazione viene utilizzata da un periodo di tempo, pari almeno a quello generalmente attribuito ad una generazione umana, trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; che, per non snaturare il carattere tradizionale, la deroga deve essere limitata ai prodotti per i quali la denominazione è stata effettivamente utilizzata;

    considerando che il secondo criterio di applicazione della deroga succitata riguarda l'impiego delle denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 allo scopo di descrivere una qualità caratteristica del prodotto in commercio; che in questo caso è logico che la deroga riguardi prodotti che, in quanto tali, non fanno parte di quelli indicati nell'allegato;

    considerando che è opportuno limitare la detta deroga ai prodotti attualmente in commercio; che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco dei prodotti che considerano conformi, sul loro territorio, ai criteri delle deroghe citate;

    considerando che la decisione 88/566/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (3) contiene già alcune deroghe relative alla denominazione «burro» e che è opportuno tenerne conto;

    considerando che nell'elenco comunitario di cui al regolamento (CE) n. 2991/94 è necessario enumerare le denominazioni dei prodotti di cui trattasi unicamente nella lingua comunitaria nella quale possono essere utilizzate;

    considerando che le denominazioni delle derrate contenenti come ingredienti prodotti definiti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2991/94 o prodotti concentrati quali quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino del medesimo possono fare riferimento, nell'etichettatura, alle corrispondenti denominazioni indicate nello stesso allegato, nella misura in cui siano rispettate le disposizioni della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE (5) e che non è pertanto necessario includerle nell'elenco della deroga suddetta;

    considerando che, tenuto conto delle attuali condizioni tecniche, l'esigenza di indicare con assoluto rigore il tenore di grassi comporterebbe considerevoli difficoltà pratiche; che occorre pertanto fissare norme specifiche in proposito;

    considerando che i prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale sono contemplati dal regolamento (CE) n. 2991/94 e dal regolamento (CEE) n. 1898/87 e che è quindi necessario trattarli secondo un orientamento coerente, pur nel rispetto dell'approccio definito dall'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1898/97; che, di conseguenza, è utile precisare il campo d'applicazione del precitato articolo 2, paragrafo 3 relativamente ai prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale, introducendo un criterio obiettivo per determinare se il burro costituisce effettivamente una parte fondamentale del prodotto in questione e se la denominazione «burro» sia quindi giustificata; che il criterio più adatto a questo scopo sembra essere un tenore minimo di grassi del latte pari al 75 % del prodotto finale;

    considerando tuttavia che è opportuno istituire un'apposita procedura che consenta agli Stati membri e alla Commissione di valutare, su richiesta degli interessati, se sia indispensabile, per motivi tecnici o organolettici, per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, che il tenore minimo di grassi del prodotto finale sia inferiore al 75 % e di autorizzare, se del caso, l'uso della denominazione «burro» per detto prodotto;

    considerando che l'introduzione delle modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1898/87 relativamente ai prodotti composti di cui il burro costituisce una parte fondamentale richiede disposizioni transitorie che concedano agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove regole;

    considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 secondo comma del regolamento (CE) n. 2991/94 le denominazioni di vendita che figurano nell'allegato del citato regolamento sono riservate ai prodotti che rispondono ai criteri previsti nell'allegato del suddetto regolamento; che pertanto l'uso di marchi che utilizzano dette denominazioni può essere ammesso solo se detti prodotti rispondono ai criteri di cui trattasi;

    considerando che l'andamento del mercato dimostrerà se sarà necessario prendere altre misure per i prodotti composti la cui componente principale sia la margarina o i grassi composti;

    considerando che i comitati di gestione competenti non si sono pronunciati entro il termine impartito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino del regolamento (CE) n. 2991/94 figura all'allegato del presente regolamento.

    2. Il presente regolamento non si applica alle denominazioni elencate nell'allegato della decisione 88/566/CEE che contengono il termine «burro» in una delle lingue comunitarie.

    Articolo 2

    1. L'indicazione del tenore di grassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2991/94 è conforme alle seguenti modalità:

    a) il tenore medio di grassi è espresso senza decimali;

    b) il tenore di grassi di un singolo campione non può discostarsi di oltre ± 1 punto dalla percentuale dichiarata;

    c) in ogni caso, i singoli campioni devono rispettare i limiti fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2991/94;

    2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), per i prodotti di cui all'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CEE) n. 2991/94, il tenore dichiarato deve corrispondere al tenore minimo di grassi del prodotto.

    3. La verifica del rispetto del paragrafo 1 viene effettuata secondo un metodo da stabilire anteriormente al 1° luglio 1997.

    Articolo 3

    Per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1898/87, si può utilizzare la denominazione «burro» soltanto se il prodotto finale contiene almeno il 75 % di grassi del latte e se è stato fabbricato esclusivamente con burro ai sensi dell'allegato, casella A, punto 1, del regolamento (CE) n. 2991/94 e con il componente o i componenti aggiunti indicati nella denominazione.

    Articolo 4

    1. I fabbricanti possono presentare una domanda motivata alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale, per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione «burro» per un prodotto composto di cui il burro costituisce una parte fondamentale, ma il cui tenore di grassi del latte non può raggiungere la percentuale minima indicata all'articolo 3 per motivi tecnici o organolettici.

    Lo Stato membro esamina la domanda di cui sopra e la trasmette alla Commissione, unitamente alla documentazione su cui ha fondato la propria decisione, se ritiene che ricorrano le condizioni di cui al primo comma.

    2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettere di sua iniziativa una domanda motivata alla Commissione, accompagnata dai documenti sui quali si fonda il suo parere secondo il quale ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, per ottenere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma. La domanda può essere presentata solo per i prodotti in commercio sul mercato dello Stato membro di cui sopra alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    3. La Commissione esamina e decide senza indugio, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (6), in quale misura le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere accolte. La Commissione può prendere qualsiasi provvedimento utile ai fini dell'acquisizione di informazioni circa gli aspetti tecnici della domanda. La decisione della Commissione di concedere l'autorizzazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 3 vale per i medesimi prodotti fabbricati da altri operatori.

    Articolo 5

    I prodotti composti che utilizzano la denominazione «burro» sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1898/87, in commercio alla data d'entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del medesimo possono continuare ad essere commercializzati con la denominazione suddetta per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dalla stessa data del metodo indicato al paragrafo 3 del medesimo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.

    (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.

    (3) GU n. L 310 del 16. 11. 1988, pag. 32.

    (4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

    (5) GU n. L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.

    (6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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