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Document 31997R0413

    Regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione del 3 marzo 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    GU L 62 del 4.3.1997, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998; abrog. impl. da 398R1430

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/413/oj

    31997R0413

    Regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione del 3 marzo 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 04/03/1997 pag. 0026 - 0028


    REGOLAMENTO (CE) N. 413/97 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1997 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

    considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, le autorità di tale paese hanno istituito alcune zone di protezione e di sorveglianza in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4); che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

    considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini nei Paesi Bassi; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

    considerando che, che prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (6);

    considerando che è necessario fissare un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini all'ingrasso e dei suinetti provenienti dalle zone in questione;

    considerando che, tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

    considerando che occorre imporre alle autorità dei Paesi Bassi di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

    considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 18 febbraio 1997;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita.

    2. A decorrere dal 18 febbraio 1997 i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a quest'ultime, dei suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita.

    3. Le spese relative a tale aiuto sono finanziate a concorrenza del 70 % dal bilancio della Comunità, per il numero massimo totale di animali indicato nell'allegato I.

    Articolo 2

    Possono essere consegnati esclusivamente i suini all'ingrasso e i suinetti allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative contemplate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi.

    Articolo 3

    I suini sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

    Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

    Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

    Articolo 4

    1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione (7) e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (8), rilevato nei Paesi Bassi nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti.

    2. Per i suini all'ingrasso di peso inferiore a 120 kg ma superiore a 110 kg in media per partita, l'aiuto fissato secondo le disposizioni del paragrafo 1 è ridotto del 15 %.

    3. L'aiuto è calcolato in base al peso morto constatato. Se tuttavia la pesatura viene effettuata soltanto sugli animali vivi, all'aiuto viene applicato il coefficiente 0,81.

    4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è fissato, franco azienda:

    - a 45 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita,

    - a 38 ECU per capo per i suinetti di peso superiore a 24 kg ma inferiore a 25 kg in media per partita.

    Articolo 5

    Le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

    Articolo 6

    Le competenti autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

    - il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,

    - il numero e il peso totale dei suinetti consegnati.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

    (5) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

    (6) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (7) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 20.

    (8) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Nella provincia del Noordbrabant, le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:

    - Venhorst,

    - Best.

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