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Document 31997R0127
Council Regulation (EC) No 127/97 of 20 January 1997 amending Regulation (EEC) No 2390/89 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must
Regolamento (CE) n. 127/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
Regolamento (CE) n. 127/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
GU L 24 del 25.1.1997, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2611
Regolamento (CE) n. 127/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 25/01/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 127/97 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 (2), prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1996; che, dato il tempo necessario per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare tale periodo fino alla fine del 1997, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, la data del 31 dicembre 1996 è sostituita dal 31 dicembre 1997. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1997. Per il Consiglio Il Presidente J. VAN AARTSEN (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31). (2) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/96 (GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 2).