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Document 31997R0086

Regolamento (CE) n. 86/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria

GU L 17 del 21.1.1997, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogato da 397R1406

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/86/oj

31997R0086

Regolamento (CE) n. 86/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1997 pag. 0012 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 86/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro, a detto paese sono state accordate concessioni relative a taluni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato necessario adeguare tali concessioni per tener conto, in particolare, degli scambi nel settore agricolo che esistevano tra l'Austria e l'Ungheria; che a tal fine il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede l'apertura per il 1997 di un contingente tariffario autonomo di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria; che le importazioni nell'ambito di tale contingente fruiscono di una riduzione dell'80 % dell'aliquota dei dazi NPF applicabili; che occorre quindi mettere in applicazione le misure previste dall'articolo 2 del regolamento suddetto con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione per la gestione del contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine ungherese dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC ex 2309 10 indicati in allegato, originari dell'Ungheria, che beneficiano di un contingente tariffario aperto per il 1997, con riduzione al 20 % del dazio NPF applicabile in virtù dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine, ossia del certificato EUR.1, rilasciato o redatto in Ungheria.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 1 000 tonnellate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura viene dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione dell'onere di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Ungheria»;

il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 86/97]

- Nedsættelse af toldsatsen med 80 % (Bilag til forordning (EF) nr. 86/97)

- Ermäßigung des Zolls um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 86/97)

- Ôåëùíåéáêüò äáóìüò ìåéùìÝíïò êáôÜ 80 % [ÐáñÜñôçìá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 86/97]

- 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 86/97)

- Droit de douane réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 86/97]

- Dazio doganale ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 86/97]

- Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 86/97)

- Direito aduaneiro reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nº 86/97]

- Tulli on alennettu 80 prosentilla (liite asetuksen (EY) N:o 86/97)

- Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till förordning (EG) nr 86/97).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

ALLEGATO

I quantitativi di prodotti importati del codice NC indicato nel presente allegato beneficiano di una riduzione del dazio doganale dell'80 % nel corso del 1997.

>SPAZIO PER TABELLA>

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