EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0026

Direttiva 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

GU L 150 del 7.6.1997, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; abrog. impl. da 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/26/oj

31997L0026

Direttiva 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 07/06/1997 pag. 0041 - 0043


DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (4) dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis e che debbano indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare;

(2) considerando che detti allegati I e I bis prevedono che le eventuali diciture aggiuntive o restrittive sono indicate in forma codificata;

(3) considerando che i codici e i sottocodici riguardanti le condizioni di rilascio disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE si applicano su tutto il territorio della Comunità;

(4) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessaria un'azione comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso d'introduzione di codici divergenti negli Stati membri;

(5) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere l'adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati I e I bis e l'adeguamento degli allegati II e III della direttiva 91/439/CEE;

(6) considerando che, in occasione della presente modifica, occorre, ai fini della chiarezza e della conformità con la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), adeguare la definizione della dicitura «motociclo» per quanto riguarda la velocità per costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 3:

a) al secondo trattino, l'indicazione «50 km/h» è sostituita da «45 km/h»;

b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- per "motociclo", ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.»

2) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

1. È definita, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.

Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per la patente", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»;

3) all'allegato I, punto 2, pagina 4 della patente, e nell'allagato I bis, punto 2, pagina 2 della patente, lettera a), rubrica 12, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

01 Correzione della vista

02 Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione

03 Protesi/ortosi degli arti

04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità

05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche

10 Cambio di velocità adattato

15 Frizione adattata

20 Sistema di frenatura adattato

25 Sistema di accelerazione adattato

30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati

35 Dispositivi di comando adattati

40 Sistema di direzione adattato

42 Retrovisore/i adattato/i

43 Sedile del conducente adattato

44 Adattamenti del motociclo

45 Motociclo unicamente con side-car

50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio

51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione

55 Combinazione di adattamenti del veicolo

70 Cambio della patente n. . . . rilasciata da . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)

71 Duplicato della patente n. . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)

72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 kW (A1)

73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)

74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500 kg (C1)

75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)

76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)

77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)

78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)

79 (. . .) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 7 e

GU n. C 31 del 31. 1. 1997, pag. 3.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU n. 277 del 23. 9. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).

(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/47/CE (GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 1).

(5) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

Top