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Document 31997L0004

Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità

GU L 43 del 14.2.1997, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/4/oj

31997L0004

Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0021 - 0023


DIRETTIVA 97/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, e l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 16 ottobre 1996 dal comitato di conciliazione,

considerando che nel quadro della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è opportuno consentire l'impiego del nome consacrato dall'uso nello Stato membro di produzione anche per i prodotti destinati ad essere venduti in un altro Stato membro;

considerando che, nella duplice prospettiva di assicurare una migliore informazione del consumatore ed il rispetto della lealtà nelle transazioni commerciali, occorre migliorare ulteriormente le norme in materia di etichettatura per quanto riguarda la natura esatta e le caratteristiche dei prodotti;

considerando che, nel rispetto delle regole del trattato, le disposizioni applicabili alla denominazione di vendita restano soggette alle norme generali per l'etichettatura di cui all'articolo 2 della direttiva, e in particolare al principio che esse non debbono essere tali da indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche dei prodotti alimentari;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato parecchie sentenze nelle quali raccomanda un'etichettatura adeguata concernente la natura del prodotto venduto; che tale mezzo, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci;

considerando che spetta al legislatore comunitario adottare le misure derivanti dalla suddetta giurisprudenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) Dopo il sesto considerando è aggiunto il seguente:

«considerando che questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato;».

2) All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

«2 bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;».

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni della Comunità europea, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

b) È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta dei consumatori.»

4) All'articolo 6, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,

- a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o

- a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione.»

5) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo del primo trattino (direttiva 79/112/CEE) è sostituito dal seguente:

«- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 17;

tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine.»

6) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo del secondo trattino (direttiva 79/112/CEE) è sostituito dal seguente:

«- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17;

tuttavia, la designazione "amidi modificati" che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine.»

7) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o

d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

- il cui peso netto sgocciolato è indicato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, o

- la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie;

- che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;

- che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura;

c) nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), quarto e quinto trattino;

d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull'etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.»

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2 non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 per una o più indicazioni dell'etichettatura.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.»

9) All'articolo 14 è soppresso il secondo comma.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se necessario, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 14 agosto 1998;

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva non oltre il 14 febbraio 2000. Tuttavia è consentito fino all'esaurimento delle scorte il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati prima di tale data.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14).

(2) GU n. C 122 del 14. 5. 1992, pag. 12 e GU n. C 118 del 29. 4. 1994, pag. 6.

(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 3.

(4) Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1993 (GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 102), posizione comune del Consiglio del 15 giugno 1995 (GU n. C 182 del 15. 7. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 30). Decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 1996 e decisione del Consiglio del 10 gennaio 1997.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione dà il proprio assenso alla notificazione dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino. Essa s'impegna a presentare, quanto prima possibile al comitato permanente per i prodotti alimentari, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva, un progetto di direttiva volto a modificare gli allegati I e II della direttiva 79/112/CEE al fine di renderli più coerenti con l'emendamento apportato all'articolo 6 della direttiva.

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